PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. – AMMISSIBILITÀ. -La Quinta sezione ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 274 del 2000 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica.

Cass. Pen. Sez. V n. 31601:20

Continua a leggerePROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. – AMMISSIBILITÀ. -La Quinta sezione ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 274 del 2000 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica.

L’intercettazione ambientale a mezzo di captatore informatico – Esecuzione all’estero a seguito di spostamento della persona intercettata – Rogatoria – Necessità – Esclusione-L’intercettazione ambientale a mezzo captatore informatico inoculato in Italia ed eseguita anche all’estero per lo spostamento della persona intercettata, non richiede l’attivazione di una rogatoria, atteso che l’installazione del captatore avviene in territorio nazionale e la captazione nei suoi sviluppi finali e conclusivi si realizza in Italia attraverso le centrali di ricezione che fanno capo alla Procura della Repubblica.

Cass. Pen. Sez. II sent. n.29362:20

Continua a leggereL’intercettazione ambientale a mezzo di captatore informatico – Esecuzione all’estero a seguito di spostamento della persona intercettata – Rogatoria – Necessità – Esclusione-L’intercettazione ambientale a mezzo captatore informatico inoculato in Italia ed eseguita anche all’estero per lo spostamento della persona intercettata, non richiede l’attivazione di una rogatoria, atteso che l’installazione del captatore avviene in territorio nazionale e la captazione nei suoi sviluppi finali e conclusivi si realizza in Italia attraverso le centrali di ricezione che fanno capo alla Procura della Repubblica.

Regime di detenzione differenziata ex art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ord. pen. – Applicabilità agli internati – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost. e 7 e 4, prot. n. 7, Cedu—La Prima Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 e 4, prot. n. 7, Cedu, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevedono la facoltà di sospendere l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle misure enunciate nel comma 2-quater, nei confronti degli internati, assoggettati a misura di sicurezza detentiva.

Cass. Pen. Sez. I ordinanza n.30408:20

Continua a leggereRegime di detenzione differenziata ex art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ord. pen. – Applicabilità agli internati – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost. e 7 e 4, prot. n. 7, Cedu—La Prima Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 e 4, prot. n. 7, Cedu, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevedono la facoltà di sospendere l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle misure enunciate nel comma 2-quater, nei confronti degli internati, assoggettati a misura di sicurezza detentiva.

La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione- Le Sezioni unite hanno affermato che: – i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo; – il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; – il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

Cass. Pen. Sez. Un. 29541:20

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In tema di mandato d’arresto europeo, l’obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga deve assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato su un ragionevole giudizio prognostico, mediante l’indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta.

C.Cassazione

Continua a leggereIn tema di mandato d’arresto europeo, l’obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga deve assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato su un ragionevole giudizio prognostico, mediante l’indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta.

REVOCA AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE. OBBLIGO MOTIVAZIONE RIGOROSA-In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza sin dall’inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente – alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 – il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178); tuttavia resta fermo l’obbligo di motivare specificamente tale gravosa determinazione.

Cass. pen. trib. sorv.

Continua a leggereREVOCA AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE. OBBLIGO MOTIVAZIONE RIGOROSA-In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza sin dall’inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente – alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 – il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178); tuttavia resta fermo l’obbligo di motivare specificamente tale gravosa determinazione.

La Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, ha affermato che, ai fini della configurabilità dei reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche forniture, il termine “fornitura” si riferisce sia alle cose che alle opere, e quindi anche al “facere” costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un’impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. (Fattispecie relativa alla somministrazione di personale paramedico interinale).

Cass. Pen. sez. VI. n. 28130:20

Continua a leggereLa Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, ha affermato che, ai fini della configurabilità dei reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche forniture, il termine “fornitura” si riferisce sia alle cose che alle opere, e quindi anche al “facere” costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un’impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. (Fattispecie relativa alla somministrazione di personale paramedico interinale).

La Sesta Sezione Penale della Corte di legittimità, ha affermato che l’incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario, in considerazione del rischio di contrarre l’infezione da Covid-19, deve risultare da elementi specifici che rivelino fattori di effettivo e concreto pericolo, alla luce anche delle specifiche misure di prevenzione adottate nell’istituto per garantire la distanza di sicurezza tra detenuti “a rischio”, nonché della possibilità che i detenuti che si trovano in condizioni di salute più precarie possano godere del trasferimento presso altri istituti o presso strutture sanitarie più adeguate del circuito penitenziario.

Cass. Pen. Sez. VI. 27917:2020_

Continua a leggereLa Sesta Sezione Penale della Corte di legittimità, ha affermato che l’incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario, in considerazione del rischio di contrarre l’infezione da Covid-19, deve risultare da elementi specifici che rivelino fattori di effettivo e concreto pericolo, alla luce anche delle specifiche misure di prevenzione adottate nell’istituto per garantire la distanza di sicurezza tra detenuti “a rischio”, nonché della possibilità che i detenuti che si trovano in condizioni di salute più precarie possano godere del trasferimento presso altri istituti o presso strutture sanitarie più adeguate del circuito penitenziario.

VIOLENZA SESSUALE- ABUSO D’AUTORITA’ -Le Sezioni Unite Penali hanno affermato che l’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis, comma primo, cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.

C. Cass. Sez. Un. Abuso d'autorità

Continua a leggereVIOLENZA SESSUALE- ABUSO D’AUTORITA’ -Le Sezioni Unite Penali hanno affermato che l’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis, comma primo, cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.