PEDOFILIA- Il delitto di istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia è un reato di pericolo concreto con dolo generico che consiste nell’indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si è fatta apologia.

CASS. PEN. SEZ. III n.23943_06_2021

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La commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell’ergastolo – oggetto di un cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato.

SEZIONI UNITE PENALI- N. 30305:2021

Continua a leggereLa commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell’ergastolo – oggetto di un cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato.

ASSOCIAZIONE MAFIOSA-In tema di reati associativi, la precedente condanna irrevocabile dell’imputato per associazione per delinquere “semplice” non preclude che, in un successivo giudizio, a carico del medesimo imputato, per reati di estorsione collegati alla fattispecie associativa, possa essere riconosciuta la circostanza aggravante del metodo mafioso sulla scorta di nuovi elementi sopravvenuti.

Cass.Pen. sez. II n.25155:2021_

Continua a leggereASSOCIAZIONE MAFIOSA-In tema di reati associativi, la precedente condanna irrevocabile dell’imputato per associazione per delinquere “semplice” non preclude che, in un successivo giudizio, a carico del medesimo imputato, per reati di estorsione collegati alla fattispecie associativa, possa essere riconosciuta la circostanza aggravante del metodo mafioso sulla scorta di nuovi elementi sopravvenuti.

SEZIONI UNITE -In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena, in modo distinto per ognuno dei reati satellite o può determinarlo unitariamente? Le Sezioni Unite Penali, con l’informazione provvisoria n. 10/2021, hanno dato risposta positiva al quesito specificando che il giudice «deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite».

Cass. Pen. Sez. Un. Informazione provvisoria n. 10:2021

Continua a leggereSEZIONI UNITE -In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena, in modo distinto per ognuno dei reati satellite o può determinarlo unitariamente? Le Sezioni Unite Penali, con l’informazione provvisoria n. 10/2021, hanno dato risposta positiva al quesito specificando che il giudice «deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite».

MAFIA – Questione controversa: Se la mera affiliazione ad un’associazione di stampo mafioso (nella specie ‘ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato. Soluzione adottata: La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti- sulla base di comprovate e consolidate di massime d’esperienza- alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.”

Continua a leggereMAFIA – Questione controversa: Se la mera affiliazione ad un’associazione di stampo mafioso (nella specie ‘ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato. Soluzione adottata: La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti- sulla base di comprovate e consolidate di massime d’esperienza- alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.”

In tema di intercettazioni, non viola il diritto di difesa, né integra alcuna sanzione processuale il solo fatto che l’imputato non possa sostenere le spese per ottenere la copia dei supporti magnetici delle registrazioni effettuate, ritualmente messi a disposizione dal pubblico ministero, rimanendo a carico della difesa, cui è pienamente garantito il diritto all’ascolto, ai sensi dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., l’onere di munirsi del necessario materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto dei file, secondo la regola generale, di cui all’art. 116, comma 1, cod. proc. pen., in materia di copie di atti processuali.

Cass. Pen. Sez III n.16677:2021

Continua a leggereIn tema di intercettazioni, non viola il diritto di difesa, né integra alcuna sanzione processuale il solo fatto che l’imputato non possa sostenere le spese per ottenere la copia dei supporti magnetici delle registrazioni effettuate, ritualmente messi a disposizione dal pubblico ministero, rimanendo a carico della difesa, cui è pienamente garantito il diritto all’ascolto, ai sensi dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., l’onere di munirsi del necessario materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto dei file, secondo la regola generale, di cui all’art. 116, comma 1, cod. proc. pen., in materia di copie di atti processuali.

Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall’omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell’esecuzione per richiedere ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività; può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità; – la richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Cass. Sez. Unite n.15498:2021

Continua a leggereIl condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall’omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell’esecuzione per richiedere ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività; può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità; – la richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

PERENTORIETA’ DEL TERMINE PER LE CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE IN TEMPO DI PANDEMIA AVANTI LA SUPREMA CORTE. –In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nel giudizio di legittimità, il termine del quinto giorno antecedente all’udienza per il deposito delle conclusioni della parte civile, previsto dall’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, conv. nella legge n. 176 del 2020, ha natura perentoria, sicchè la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita.

CASS. PEN. SEZ VI n. 13434:2021_

Continua a leggerePERENTORIETA’ DEL TERMINE PER LE CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE IN TEMPO DI PANDEMIA AVANTI LA SUPREMA CORTE. –In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nel giudizio di legittimità, il termine del quinto giorno antecedente all’udienza per il deposito delle conclusioni della parte civile, previsto dall’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, conv. nella legge n. 176 del 2020, ha natura perentoria, sicchè la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita.