IMPUTATO ALLOGLOTTA – MANCATA TRADUZIONE – NULLITA’ ORDINANZA IN DIFETTO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA .

L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata…

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PENA SOSPESA SUBORDINATA ALL’ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO RISARCITORIO- TERMINE NON INDICATO- In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.

Cass. Pen. Sez. Un. n. 37503:2022

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La persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l’ordinanza che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, disponga la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciutole dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., ma può chiedere al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen., di proporre impugnazione.

Cass. Pen. Sez. Un. n.36754:2022

Continua a leggereLa persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l’ordinanza che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, disponga la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciutole dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., ma può chiedere al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen., di proporre impugnazione.

ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONE SANITARIA- LEGITTIMITA’ SEQUESTRO STUDIO DENTISTICO-E’ legittimamente disposto il sequestro preventivo impeditivo dello studio dentistico gestito da professionista che eserciti l’attività sebbene sospeso con delibera dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri a seguito dell’accertata, non giustificata inosservanza dell’obbligo vaccinale contro l’infezione da Sars, posto che ricorre il “fumus” del delitto di esercizio abusivo di professione e non dell’illecito amministrativo di cui all’art. 4-ter d.l. 25 maggio 2020, n. 20, configurabile laddove lo svolgimento dell’attività professionale in violazione dell’obbligo vaccinale avvenga quando il soggetto agente non sia stato già sospeso dall’Ordine.

Cass.Pen. Sez. VI n.34273-2022

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AUTORICICLAGGIO- Integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione “on line”, su un conto intestato alla piattaforma di scambio di “bitcoin” per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro.

Cass.Pe. Sez. II n. 27023:22

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PRESCRIZIONE- RECIDIVA SPECIFICA-Il limite all’aumento di cui alla previsione dell’art. 99, comma sesto, cod. pen.: – non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale; – non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge n. 251 del 2005.

Cass. Pen. Sez. Un. n. 30046:22

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PATTEGGIAMENTO- PENA SOSPESA- OBBLIGHI CONNESSI AL BENEFICIO- Nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, con indicazione, quando previsto, della durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata; – la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto agli art. 18 bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall’art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa.

Cass. Pen. Sez. UN. n. 23400_06_2022

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SEZIONI UNITE- DELITTI CON VIOLENZA-ISTANZA MODIFICA MISURA CAUTELARE- NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA-Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona: – la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio; – in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, la notifica di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione delle sue finalità eminentemente informative e partecipative al processo, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.

Cass.Pen. Sez. Un. n. 17156:2022

Continua a leggereSEZIONI UNITE- DELITTI CON VIOLENZA-ISTANZA MODIFICA MISURA CAUTELARE- NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA-Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona: – la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio; – in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, la notifica di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione delle sue finalità eminentemente informative e partecipative al processo, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.