Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che il diritto di difesa è già assicurato dall’instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione cautelare.

Cass. Pen. Sez. Un. 17274:20

Continua a leggereLe Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che il diritto di difesa è già assicurato dall’instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione cautelare.

DIRITTO ALLA SALUTE E DIVIETO DI TRATTAMENTI CONTRARI AL SENSO DI UMANITA’- DIFFERIMENTO ESECUZIONE PENA O DETENZIONE DOMICILIARE PER MOTIVI DI SALUTE -IL NOVUM COSTITUITO DALL’ART.47-TER ORD. PEN.,COMMA 1-TER- IN VIRTU’ DELL’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE-

Cass.Pen. Sez. I 16.12.2019 n.50682

Continua a leggereDIRITTO ALLA SALUTE E DIVIETO DI TRATTAMENTI CONTRARI AL SENSO DI UMANITA’- DIFFERIMENTO ESECUZIONE PENA O DETENZIONE DOMICILIARE PER MOTIVI DI SALUTE -IL NOVUM COSTITUITO DALL’ART.47-TER ORD. PEN.,COMMA 1-TER- IN VIRTU’ DELL’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE-

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO DUBITA DELLA LEGITTIMITA’ DELL’ ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 10 MAGGIO 2020, N. 29, IN TEMA DI “MISURE URGENTI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE O DI DIFFERIMENTO DELLA PENA PER MOTIVI CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19″

Ordinanza-Sorveglianza-Spoleto Questione di legittimità

Continua a leggereIL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO DUBITA DELLA LEGITTIMITA’ DELL’ ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 10 MAGGIO 2020, N. 29, IN TEMA DI “MISURE URGENTI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE O DI DIFFERIMENTO DELLA PENA PER MOTIVI CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19″

CORTE COSTITUZIONALE – PATENTE DI GUIDA- NESSUN AUTOMATISMO DI REVOCA PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE- Illegittimità costituzionale parziale – manifesta inammissibilità -Circolazione stradale – Patente di guida – Soggetti sottoposti a misure di prevenzione – Previsione che il Prefetto “provvede”, anziché “può provvedere”, alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione – Automatismo legislativo e cautelativo in relazione a una varietà di fattispecie non omogenee tra loro presupponenti differenti valutazioni di pericolosità sociale del soggetto.

pronuncia_99_2020 Corte Costituzionale

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VIOLAZIONE OBBLIGHI ASSISTENZA FAMILIARE-Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570-bis cod. pen. qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall’autorità giudiziaria.

Cass. Pen. Sez. VI n.5236:2020

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CONCORSO ESTERNO- CASO CONTRADA UNICO E SOLO -In tema di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, le Sezioni Unite hanno affermato che i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, condannati per comportamenti tenuti in epoca antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite Demitry del 1994, siano rimasti estranei al giudizio promosso innanzi alla Corte Europea, ma si trovino nella medesima posizione quanto a prevedibilità della condanna in relazione a detto reato, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non costituisce sentenza pilota e neppure può ritenersi espressiva di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea.

Cazz. Sez. Unite 8544_:2020

Continua a leggereCONCORSO ESTERNO- CASO CONTRADA UNICO E SOLO -In tema di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, le Sezioni Unite hanno affermato che i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, condannati per comportamenti tenuti in epoca antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite Demitry del 1994, siano rimasti estranei al giudizio promosso innanzi alla Corte Europea, ma si trovino nella medesima posizione quanto a prevedibilità della condanna in relazione a detto reato, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non costituisce sentenza pilota e neppure può ritenersi espressiva di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea.

La sospensione relativa al periodo previsto dalla legge per la redazione della sentenza, opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della misura, fermo restando il limite di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. ( Cfr. Cass. Pen.Sez. 1, n. 5696 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262427; Cass.Pen. Sez. 6 n. 13907 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012, Rv. 252584; Cass. Pen.Sez. 2 n. 3106 del 18/12/2007, dep. 2008, Rv. 239295). Questo principio di diritto è fondato sul dato testuale offerto dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., dal quale si desume che nel computo dei termini di durata complessiva di una misura cautelare sono comprese anche le proroghe previste dall’art. 305 cod. proc. pen. ma non invece le sospensioni dei termini di cui all’art. 304 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.-

Cass. Pen. Sez. VI n. 40142:2019

Continua a leggereLa sospensione relativa al periodo previsto dalla legge per la redazione della sentenza, opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della misura, fermo restando il limite di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. ( Cfr. Cass. Pen.Sez. 1, n. 5696 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262427; Cass.Pen. Sez. 6 n. 13907 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012, Rv. 252584; Cass. Pen.Sez. 2 n. 3106 del 18/12/2007, dep. 2008, Rv. 239295). Questo principio di diritto è fondato sul dato testuale offerto dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., dal quale si desume che nel computo dei termini di durata complessiva di una misura cautelare sono comprese anche le proroghe previste dall’art. 305 cod. proc. pen. ma non invece le sospensioni dei termini di cui all’art. 304 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.-

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO- Le Sezioni Unite hanno affermato che la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.

C. Cass. Sez. Un. 14723:2020

Continua a leggerePATROCINIO A SPESE DELLO STATO- Le Sezioni Unite hanno affermato che la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.