Regime di detenzione differenziata ex art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ord. pen. – Applicabilità agli internati – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost. e 7 e 4, prot. n. 7, Cedu—La Prima Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 e 4, prot. n. 7, Cedu, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevedono la facoltà di sospendere l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle misure enunciate nel comma 2-quater, nei confronti degli internati, assoggettati a misura di sicurezza detentiva.

Cass. Pen. Sez. I ordinanza n.30408:20

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