La Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, ha affermato che, ai fini della configurabilità dei reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche forniture, il termine “fornitura” si riferisce sia alle cose che alle opere, e quindi anche al “facere” costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un’impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. (Fattispecie relativa alla somministrazione di personale paramedico interinale).

Cass. Pen. sez. VI. n. 28130:20

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