La Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il giudice adito per l’emissione del mandato di arresto europeo non ha il potere di procedere d’ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica, posto che tale potere non è previsto dagli artt. 28 e ss. della legge 22 aprile 2005 n. 69 e non rientra in alcuna delle previsioni di cui all’art. 299, comma 3, cod. proc. pen.

Cass. Pen. Sez. III n.10473:20

Continua a leggereLa Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il giudice adito per l’emissione del mandato di arresto europeo non ha il potere di procedere d’ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica, posto che tale potere non è previsto dagli artt. 28 e ss. della legge 22 aprile 2005 n. 69 e non rientra in alcuna delle previsioni di cui all’art. 299, comma 3, cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite penali hanno affermato i seguenti principi: – la confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché la sussistenza della lottizzazione abusiva sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento; – in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Cass. Pen. Sez. Unite n.13359:20

Continua a leggereLe Sezioni Unite penali hanno affermato i seguenti principi: – la confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché la sussistenza della lottizzazione abusiva sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento; – in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la persona giuridica risponde dell’illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia la sede legale, nonché dall’esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all’efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati che siano fonte di responsabilità amministrativa per l’ente stesso.

C.Cass.Pen. Sez. 6 n.11626:20

Continua a leggereIn tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la persona giuridica risponde dell’illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia la sede legale, nonché dall’esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all’efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati che siano fonte di responsabilità amministrativa per l’ente stesso.

AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO. La Quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento all’ipotesi della violenta aggressione di un giornalista che stava effettuando un‘intervista nei pressi di una palestra, ha affermato che l’aggravante del metodo mafioso non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quali, in particolare, la presenza di un “guardaspalle” durante l’intervista, la simultanea aggressione al giornalista e all’operatore che stavano effettuando l’intervista, la perpetrazione in pieno giorno dell’aggressione, rivendicando la potestà di controllare il territorio e di cacciare chi non è gradito, l’evocazione dell’intervento di terzi che avrebbero danneggiato l’auto dei giornalisti ed il contesto omertoso nel quale l’azione era avvenuta.

Cass. pen. Sez. 5 n.6764/2020

Continua a leggereAGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO. La Quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento all’ipotesi della violenta aggressione di un giornalista che stava effettuando un‘intervista nei pressi di una palestra, ha affermato che l’aggravante del metodo mafioso non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quali, in particolare, la presenza di un “guardaspalle” durante l’intervista, la simultanea aggressione al giornalista e all’operatore che stavano effettuando l’intervista, la perpetrazione in pieno giorno dell’aggressione, rivendicando la potestà di controllare il territorio e di cacciare chi non è gradito, l’evocazione dell’intervento di terzi che avrebbero danneggiato l’auto dei giornalisti ed il contesto omertoso nel quale l’azione era avvenuta.

In tema di intercettazioni di comunicazioni nei confronti di parlamentari, la Terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, qualora il procedimento sia in fase dibattimentale, in assenza di preventiva autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni da parte della Camera di appartenenza, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari provveda alla relativa richiesta avendo egli esaurito il suo potere decisionale con la chiusura della fase delle indagini preliminari.

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Continua a leggereIn tema di intercettazioni di comunicazioni nei confronti di parlamentari, la Terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, qualora il procedimento sia in fase dibattimentale, in assenza di preventiva autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni da parte della Camera di appartenenza, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari provveda alla relativa richiesta avendo egli esaurito il suo potere decisionale con la chiusura della fase delle indagini preliminari.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto: – le notificazioni all’imputato detenuto, anche nel caso in cui abbia eletto o dichiarato domicilio, devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia alla persona; – la notifica all’imputato detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen.

12778_2020_oscurata_Sentenza_S_D_no-index

Continua a leggereLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto: – le notificazioni all’imputato detenuto, anche nel caso in cui abbia eletto o dichiarato domicilio, devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia alla persona; – la notifica all’imputato detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen.

Magistratura e Società . 25 Aprile e stato d’eccezione di Paolo Borgna, Pubblico ministero a Torino. La commemorazione della Liberazione dal nazifascismo come occasione per riflettere sul futuro della libertà (e della giustizia).

  È arduo ricordare il 25 Aprile in tempi di stato d’eccezione. In giorni in cui le parole che ci accompagnano sono “stiamo a casa”; “distanziamento sociale”; “sorveglianza digitale”; “mappatura costante…

Continua a leggereMagistratura e Società . 25 Aprile e stato d’eccezione di Paolo Borgna, Pubblico ministero a Torino. La commemorazione della Liberazione dal nazifascismo come occasione per riflettere sul futuro della libertà (e della giustizia).