La Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il giudice adito per l’emissione del mandato di arresto europeo non ha il potere di procedere d’ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica, posto che tale potere non è previsto dagli artt. 28 e ss. della legge 22 aprile 2005 n. 69 e non rientra in alcuna delle previsioni di cui all’art. 299, comma 3, cod. proc. pen.

Cass. Pen. Sez. III n.10473:20

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