Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto: – le notificazioni all’imputato detenuto, anche nel caso in cui abbia eletto o dichiarato domicilio, devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia alla persona; – la notifica all’imputato detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen.

12778_2020_oscurata_Sentenza_S_D_no-index

Lascia un commento