AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO. La Quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento all’ipotesi della violenta aggressione di un giornalista che stava effettuando un‘intervista nei pressi di una palestra, ha affermato che l’aggravante del metodo mafioso non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quali, in particolare, la presenza di un “guardaspalle” durante l’intervista, la simultanea aggressione al giornalista e all’operatore che stavano effettuando l’intervista, la perpetrazione in pieno giorno dell’aggressione, rivendicando la potestà di controllare il territorio e di cacciare chi non è gradito, l’evocazione dell’intervento di terzi che avrebbero danneggiato l’auto dei giornalisti ed il contesto omertoso nel quale l’azione era avvenuta.

Cass. pen. Sez. 5 n.6764/2020

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