La sospensione relativa al periodo previsto dalla legge per la redazione della sentenza, opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della misura, fermo restando il limite di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. ( Cfr. Cass. Pen.Sez. 1, n. 5696 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262427; Cass.Pen. Sez. 6 n. 13907 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012, Rv. 252584; Cass. Pen.Sez. 2 n. 3106 del 18/12/2007, dep. 2008, Rv. 239295). Questo principio di diritto è fondato sul dato testuale offerto dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., dal quale si desume che nel computo dei termini di durata complessiva di una misura cautelare sono comprese anche le proroghe previste dall’art. 305 cod. proc. pen. ma non invece le sospensioni dei termini di cui all’art. 304 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.-

Cass. Pen. Sez. VI n. 40142:2019

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