Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.

CASS. PEN. SEZ. UN. N. 1626:2021

Continua a leggereIl ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.

IL NUOVO DELITTO DI ABUSO D’UFFICIO- La modifica del delitto di abuso d’ufficio, intervenuta con l’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole «di norme di legge o di regolamento» con quelle «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», ha ristretto l’ambito di operatività dell’art. 323 cod. pen. determinando una parziale “abolitio criminis” in relazione alle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità.

CASS. PEN. SEZ. VI N.442:21

Continua a leggereIL NUOVO DELITTO DI ABUSO D’UFFICIO- La modifica del delitto di abuso d’ufficio, intervenuta con l’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole «di norme di legge o di regolamento» con quelle «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», ha ristretto l’ambito di operatività dell’art. 323 cod. pen. determinando una parziale “abolitio criminis” in relazione alle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità.

ALLA CORTE COSTITUZIONALE L’ AUTOMATICA INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI- LA CORTE DI CASSAZIONE : In tema di pene accessorie previste per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis cod. pen., nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede l’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all’art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione.

C. Cass. Pen. Sez. VI ORDINANZA N.37796:2020

Continua a leggereALLA CORTE COSTITUZIONALE L’ AUTOMATICA INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI- LA CORTE DI CASSAZIONE : In tema di pene accessorie previste per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis cod. pen., nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede l’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all’art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione.

In caso di accoglimento della istanza di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; l’ordinanza che decide sul merito ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione della efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell’art. 611 cod. proc. pen.

Sezioni Unite 37207_:2020_

Continua a leggereIn caso di accoglimento della istanza di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; l’ordinanza che decide sul merito ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione della efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell’art. 611 cod. proc. pen.

In tema di maltrattamenti in famiglia è applicabile la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dall’art. 34, comma secondo, cod. pen., anche quando le condotte di reato, colpendo l’altro genitore, siano indirettamente rivolte contro i figli minori, costringendoli ad assistere, secondo i parametri normativi di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., ad atti di violenza e sopraffazione destinati ad avere inevitabili conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica.

Cass . Sez. V n. 34504:20

Continua a leggereIn tema di maltrattamenti in famiglia è applicabile la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dall’art. 34, comma secondo, cod. pen., anche quando le condotte di reato, colpendo l’altro genitore, siano indirettamente rivolte contro i figli minori, costringendoli ad assistere, secondo i parametri normativi di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., ad atti di violenza e sopraffazione destinati ad avere inevitabili conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica.

PORNOGRAFIA MINORILE – DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO – AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 602-TER, COMMA NONO, COD. PEN. – PARAMETRI DI VALUTAZIONE – INDIVIDUAZIONE.

CASS. PEN. SEZ. III n. 32166:20

Continua a leggerePORNOGRAFIA MINORILE – DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO – AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 602-TER, COMMA NONO, COD. PEN. – PARAMETRI DI VALUTAZIONE – INDIVIDUAZIONE.

Pandemia da Covid-19 – Disciplina emergenziale – Procedimento di riesame di sequestro probatorio – Trattazione in deroga alla sospensione di cui all’art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – Legittimità – Ragioni.

La Corte Suprema, pronunciandosi in tema di normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha affermato che il riesame di sequestro probatorio rientra tra i “procedimenti in cui sono state applicate…

Continua a leggerePandemia da Covid-19 – Disciplina emergenziale – Procedimento di riesame di sequestro probatorio – Trattazione in deroga alla sospensione di cui all’art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – Legittimità – Ragioni.

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. – AMMISSIBILITÀ. -La Quinta sezione ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 274 del 2000 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica.

Cass. Pen. Sez. V n. 31601:20

Continua a leggerePROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. – AMMISSIBILITÀ. -La Quinta sezione ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 274 del 2000 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica.