CONCETTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE-Alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito dalla l. 19 ottobre 2001, n. 377, le “manifestazioni sportive” tutelate dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 si identificano nelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività specificamente “previste” dalle federazioni sportive e dalle organizzazioni ed enti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ovverossia inserite in un programma, definito nelle sue coordinate spazio-temporali, riferibile ai predetti soggetti, pur se non organizzate e gestite dagli stessi, non essendo pertanto sufficiente che le stesse attengano ad una delle discipline sportive previste in generale da una qualsiasi federazione/ente/associazione. (Fattispecie relativa al reato di lancio di cose pericolose ex art. 6-bis della legge n. 401 cit., commesso in occasione della premiazione di un torneo dilettantistico di calcio a cinque organizzato da pubblici esercenti).

Cass.Pen. Sez. III n. 37934:2021

Continua a leggereCONCETTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE-Alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito dalla l. 19 ottobre 2001, n. 377, le “manifestazioni sportive” tutelate dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 si identificano nelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività specificamente “previste” dalle federazioni sportive e dalle organizzazioni ed enti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ovverossia inserite in un programma, definito nelle sue coordinate spazio-temporali, riferibile ai predetti soggetti, pur se non organizzate e gestite dagli stessi, non essendo pertanto sufficiente che le stesse attengano ad una delle discipline sportive previste in generale da una qualsiasi federazione/ente/associazione. (Fattispecie relativa al reato di lancio di cose pericolose ex art. 6-bis della legge n. 401 cit., commesso in occasione della premiazione di un torneo dilettantistico di calcio a cinque organizzato da pubblici esercenti).

STRAGE VIA D’AMELIO- Le motivazioni delle sentenza Cassazione del c.d. BORSELLINO QUATER: Il tema delle anomalie del modus procedendi degli «inquirenti suggeritori» evoca quelle che, come si vedrà più oltre, la sentenza impugnata definisce le “origini delle calunnie”, ossia gli abnormi inquinamenti delle prove che hanno condotto a plurime condanne di innocenti. Centrale, in questa vicenda, è la figura di Vincenzo Scarantino, nei cui confronti gli elementi di prova raccolti hanno condotto i giudici di merito ad accertare l’«insorgenza di un proposito criminoso determinato essenzialmente dall’attività degli investigatori, i quali esercitarono in modo distorto i loro poteri con il compimento di una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell’agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi conoscitivi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per l’esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte» (sentenza di primo grado, pag. 1789, che, ad esempio, richiama l’anomalia delle condotte degli appartenenti al “Gruppo Falcone – Borsellino” 40 Corte di Cassazione – della Polizia di Stato, i quali, mentre erano addetti alla protezione di Scarantino, «si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante»: pag. 1793).

cass.pen. sez. v n.40274:2021

Continua a leggereSTRAGE VIA D’AMELIO- Le motivazioni delle sentenza Cassazione del c.d. BORSELLINO QUATER: Il tema delle anomalie del modus procedendi degli «inquirenti suggeritori» evoca quelle che, come si vedrà più oltre, la sentenza impugnata definisce le “origini delle calunnie”, ossia gli abnormi inquinamenti delle prove che hanno condotto a plurime condanne di innocenti. Centrale, in questa vicenda, è la figura di Vincenzo Scarantino, nei cui confronti gli elementi di prova raccolti hanno condotto i giudici di merito ad accertare l’«insorgenza di un proposito criminoso determinato essenzialmente dall’attività degli investigatori, i quali esercitarono in modo distorto i loro poteri con il compimento di una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell’agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi conoscitivi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per l’esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte» (sentenza di primo grado, pag. 1789, che, ad esempio, richiama l’anomalia delle condotte degli appartenenti al “Gruppo Falcone – Borsellino” 40 Corte di Cassazione – della Polizia di Stato, i quali, mentre erano addetti alla protezione di Scarantino, «si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante»: pag. 1793).

MALTRATTAMENTI- DISTANZA DALLA PERSONA OFFESA- LUOGHI- Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa di cui all’art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen., può limitarsi ad indicare tale distanza, mentre, nel caso in cui disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.

CASS. PEN. SEZ. UNITE n.39005:2021

Continua a leggereMALTRATTAMENTI- DISTANZA DALLA PERSONA OFFESA- LUOGHI- Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa di cui all’art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen., può limitarsi ad indicare tale distanza, mentre, nel caso in cui disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.

OMICIDIO E STALKING-La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma di delitto aggravato ai sensi degli artt. 575, 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra, in ragione dell’unitarietà del fatto, un reato complesso ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. pen..

CASS. SEZ. UNITE n.38402:21

Continua a leggereOMICIDIO E STALKING-La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma di delitto aggravato ai sensi degli artt. 575, 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra, in ragione dell’unitarietà del fatto, un reato complesso ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. pen..

INTERCETTAZIONI -Secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d. l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla l. 25 giugno 2020 n.70, i risultati delle intercettazioni telefoniche autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione, rilevante ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi.

Cass.pen. Sez. 5 n.37697_:2021

Continua a leggereINTERCETTAZIONI -Secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d. l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla l. 25 giugno 2020 n.70, i risultati delle intercettazioni telefoniche autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione, rilevante ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi.

ASSOCIAZIONE MAFIOSA-AFFILIAZIONE RITUALE-La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi; – nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti ― sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza ― alla luce di elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.

CASS.SEZ. UNITE N.36958:2021

Continua a leggereASSOCIAZIONE MAFIOSA-AFFILIAZIONE RITUALE-La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi; – nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti ― sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza ― alla luce di elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.

In tema di tempestività dell’impugnazione, la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., analogamente a quella emessa a seguito di dibattimento e di giudizio abbreviato, non deve essere notificata per estratto all’imputato assente, essendo egli rappresentato dal difensore presente alla lettura del provvedimento.

Cass. Pen. Sez. III n. 3739:2021_

Continua a leggereIn tema di tempestività dell’impugnazione, la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., analogamente a quella emessa a seguito di dibattimento e di giudizio abbreviato, non deve essere notificata per estratto all’imputato assente, essendo egli rappresentato dal difensore presente alla lettura del provvedimento.

DETENUTO NON COLLABORANTE- PERMESSO PREMIO- AMMISSIBILITA’-Ai fini dell’ammissibilità della domanda di permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante, per reati di cui all’art. 4-bis, comma 1 ord. pen., dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, è sufficiente l’allegazione di elementi di fatto che, anche solo in chiave logica, risultino pertinenti rispetto ai temi di prova, rappresentati dalla assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dall’assenza del pericolo di un ripristino dei medesimi e siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge.

Cass. Pen. Sez. I n. 33743:2021_

Continua a leggereDETENUTO NON COLLABORANTE- PERMESSO PREMIO- AMMISSIBILITA’-Ai fini dell’ammissibilità della domanda di permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante, per reati di cui all’art. 4-bis, comma 1 ord. pen., dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, è sufficiente l’allegazione di elementi di fatto che, anche solo in chiave logica, risultino pertinenti rispetto ai temi di prova, rappresentati dalla assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dall’assenza del pericolo di un ripristino dei medesimi e siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge.

ABUSO D’UFFICIO -Anche a seguito della riformulazione del reato di abuso di ufficio ad opera dell’art. 23, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ai fini della integrazione del reato, la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purchè questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale.

CASS. PEN. SEZ. 6 - SETTEMBRE 2021 n.33240

Continua a leggereABUSO D’UFFICIO -Anche a seguito della riformulazione del reato di abuso di ufficio ad opera dell’art. 23, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ai fini della integrazione del reato, la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purchè questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale.

PEDOFILIA- Il delitto di istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia è un reato di pericolo concreto con dolo generico che consiste nell’indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si è fatta apologia.

CASS. PEN. SEZ. III n.23943_06_2021

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