PERENTORIETA’ DEL TERMINE PER LE CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE IN TEMPO DI PANDEMIA AVANTI LA SUPREMA CORTE. –In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nel giudizio di legittimità, il termine del quinto giorno antecedente all’udienza per il deposito delle conclusioni della parte civile, previsto dall’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, conv. nella legge n. 176 del 2020, ha natura perentoria, sicchè la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita.

CASS. PEN. SEZ VI n. 13434:2021_

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