IMPUTATO ALLOGLOTTA – MANCATA TRADUZIONE – NULLITA’ ORDINANZA IN DIFETTO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA .

L’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell’art. 178 lett. e) cod. proc. pen.

ordinanza I sezione penale n. 30551/2023 – 4 maggio 2023

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