Quante volte, nella stesura di un ricorso per Cassazione, nel silenzio dello studio, ci siamo rallegrati della bontà delle nostre proposizioni ?
Quante volte abbiamo pensato che l’estensore ci ha dato una mano poiché si è contraddetto, si è espresso in maniera infelice tanto da far apparire il suo ragionamento contro i principi della logica ?
Quante volte abbiamo ritenuto che i giudici superiori non avrebbero avuto scampo, che non ci sarebbe stata via d’uscita se non quella da noi brillantemente indicata ?
Quante volte ci siamo illusi !
Poveri ingenui a citare massime da loro scritte, a richiamare principi scolpiti nella pietra del diritto.
E tutte le volte ci siamo ritrovati “nudi” di fronte alla sapienza del Supremo Giudice.
Ciò che abbiamo ritenuto contraddittorio era, invece, indiscutibile; ciò che abbiamo ritenuto illogico era assolutamente sensato. Cosa mai c’era venuto in mente !
E registrata l’ennesima sconfitta abbiamo atteso la motivazione del responso per cercare di capire per non essere “recidivi”. Che attesa vana !
La quantità di pagine del nostro ricorso è quasi sempre inversamente proporzionale alle quantità di pagine della motivazione del provvedimento di rigetto.
Se il giudice del provvedimento impugnato ha utilizzato due righi del foglio per respingere l’eccezione e noi ne abbiamo utilizzati sei, il giudice del controllo ne utilizza appena uno per dire che la censura è infondata.
E quando il ricorso è ammissibile e/o fondato ? Mi riesce (ahimè) difficile comprenderlo.
Un giorno, un collega avendo saputo che in un procedimento di interesse comune avevo già depositato il ricorso avverso un’ordinanza e trattandosi di questioni di mero diritto, mi chiese la cortesia di fornirgli una copia.
Egli si limitò a cambiare semplicemente le generalità del ricorrente e la carta intestata.
I casi vennero sottoposti alla stessa sezione ma furono trattati a distanza di una settimana l’uno dall’altro.
Il mio venne rigettato, il suo dichiarato inammissibile.
La motivazione? La diversità dell’estensore.
Giuseppe DACQUI’