L’ interpretazione “uniforme”

Quante volte, nella stesura di un ricorso per Cassazione, nel silenzio dello studio, ci siamo rallegrati della bontà delle nostre proposizioni ?

 

 

Quante volte abbiamo pensato che l’estensore ci ha dato una mano poiché si è contraddetto, si è espresso in maniera infelice tanto da far apparire il suo ragionamento contro i principi della logica ?

 

Quante volte abbiamo ritenuto che i giudici superiori non avrebbero avuto scampo, che non ci sarebbe stata via d’uscita se non quella da noi brillantemente indicata ?

 

Quante volte ci siamo illusi !

 

Poveri ingenui a citare massime da loro scritte, a richiamare principi scolpiti nella pietra del diritto.

 

E tutte le volte ci siamo ritrovati “nudi” di fronte alla sapienza del Supremo Giudice.

 

Ciò che abbiamo ritenuto contraddittorio era, invece, indiscutibile; ciò che abbiamo ritenuto illogico era assolutamente sensato. Cosa mai c’era venuto in mente !

 

E registrata l’ennesima sconfitta abbiamo atteso la motivazione del responso per cercare di capire per non essere “recidivi”. Che attesa vana !

 

La quantità di pagine del nostro ricorso è quasi sempre inversamente proporzionale alle quantità di pagine della motivazione del provvedimento di rigetto.

 

Se il giudice del provvedimento impugnato ha utilizzato due righi del foglio per respingere l’eccezione e noi ne abbiamo utilizzati sei, il giudice del controllo ne utilizza appena uno per dire che la censura è infondata.

 

E quando il ricorso è ammissibile e/o fondato ? Mi riesce (ahimè) difficile comprenderlo.

 

Un giorno, un collega avendo saputo che in un procedimento di interesse comune avevo già depositato il ricorso avverso un’ordinanza e trattandosi di questioni di mero diritto, mi chiese la cortesia di fornirgli una copia.

 

Egli si limitò a cambiare semplicemente le generalità del ricorrente e la carta intestata.

 

I casi vennero sottoposti alla stessa sezione ma furono trattati a distanza di una settimana l’uno dall’altro.

 

Il mio venne rigettato, il suo dichiarato inammissibile.

 

La motivazione? La diversità dell’estensore.

 

Giuseppe DACQUI’

(http://camerepenalionline.camerepenali.it/index.asp)

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