IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Cassazione penale, SEZIONE V, 4 aprile 2000, n. 10087
REPUBBLICA ITALIANA
In nome dei popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GUIDO IETTI    Presidente
1. Dott. CARLO COGNETTI   Consigliere
2.       » GIULIANA FERRUA  »
3.       » VITTORIO ERNER   »
4.       » ANGELO DI POPOLO         »
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da <T. L.> NATA A xxxxxx IL XXXXXX
avverso la sentenza IN DATA 14-10-1999 DELLA CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. ERNER
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale DR. G. PALOMBARINI che ha concluso per l’a.c.r.
Udito il difensore AVV. DACQUÌ DEL FORO DI CALTANISSETTA
Fatto

 

<T. L.> veniva citata al giudizio dei Pretore di Caltanissetta per rispondere del reato di cui all’art. 595 primo e secondo comma CP, per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione di <B. R.> – vice Pretore onorario presso la Pretura di Marsala, sez. Mazara del Vallo – affermando, in un ricorso di opposizione all’esecuzione (datato19.9.1992 e depositato il 21.9.1992) di un provvedimento ex art. 700 cpc avente ad oggetto il rilascio di un immobile, che la suddetta dott. <B.> era stata prevenuta ed infastidita dal fatto che altro vice Pretore avesse sospeso l’esecuzione ed anticipato l’udienza: con l’aggravante di avere attribuito alla suddetta <B.> un fatto determinato. In Mazara del Vallo il 10. 11. 1992.Con sentenza in data 8.4.1997 il Pretore mandava l’imputata assolta dal reato ascrittole perché non punibile ai sensi dell’art. 598 CP. La sentenza veniva impugnata anche agli effetti penali dalla costituita parte civile <13.>. Con sentenza in data 14.10.1999 la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma di quella impugnata, affermava la penale responsabilità della <T.> e, con le riconosciute attenuanti generiche la condannava alla pena di L. 100.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, osservando a sostegno del proprio convincimento: che l’imputata non poteva comunque affermare che le decisioni del giudice erano dettate da risentimento e da prevenzione senza con ciò colpire la dignità e l’onore della professionista che svolgeva attività giurisdizionale in sostituzione del magistrato titolare; che la causa di non punibilità di cui all’art. 598 CP non può mai essere invocata per offendere il giudice per le modalità, le ragioni e le circostanze in cui ha adottato provvedimenti giurisdizionali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la <T.>, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 598 e 51 CP, 24 Cost.; travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

 

Diritto

 

Il ricorso è fondato. Poiché il complessivo termine prescrizionale (anni sette e mesi sei), decorrente dal 21.9.1992, alla data odierna è già maturato, si tratta di verificare – ai fini e per gli effetti di cui all’art. 129 CP – la applicabilità o meno nel caso di specie della dedotta esistenza di una causa di non punibilità. Ritiene questa Corte che la risposta debba essere affermativa. Ed invero – premesso che anche secondo la costante interpretazione della Corte Costituzionale, la non punibilità delle offese di cui all’art. 598 CP trova fondamento nella libertà di discussione delle parti contendenti in giudizio: ciò sia nel caso di offesa strettamente necessaria sia nel caso di offesa non necessaria che tuttavia si inserisce nel sistema difensivo con carattere strumentale – va rilevato che le espressioni incriminate, indubbiamente lesive della reputazione della <B.>, magistrato onorarlo in servizio (offensività del resto sottolineata in entrambe le sentenze di merito), risultano contenute in atti giudiziari. Inoltre, seppur rappresentano una scomposta reazione alla conduzione dei processo da parte della dott. <B.>, tali espressioni sono tutt’altro che estranee all’oggetto del contendere, in quanto l’opposizione all’esecuzione (atto giudiziario nel quale sono contenute le espressioni offensive) era stata proposta proprio avverso il provvedimento di rilascio dell’immobile emesso il 7.8.1992 dalla dott. <B.> ai sensi dell’art. 700 cpc (rilascio la cui esecuzione era stata peraltro sospesa da altro v.p.o. in data 24.8.1992; sospensione poi revocata dalla dott. <B.>, con provvedimento dell’8.9.1992). Ciò posto, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sez. V 13.6.1989 n. 5927 – c.c. 7.12.1988 – RV 181531) che ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 598 CP occorre che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori, mentre non rileva che esse siano rivolte a persone diverse dalle parti o dai loro patrocinatori: con la conseguenza che rientrano nel campo di operatività della norma anche le eventuali offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari. Tale orientamento – disatteso dai giudici di secondo grado – è da condividere: sia perché dal tenore letterate e logico della norma non è dato ricavare limiti particolari all’operatività della esimente, nel ricorrere dei relativi presupposti di fatto presi in considerazione dall’art. 598 CP; sia avuto riguardo alla ratio legis, che è appunto quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, e in applicazione del disposto dell’art. 129 cpp, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l’imputata <T. L.> all’evidenza è persona non punibile ai sensi dell’art. 598 CP. P.Q.M Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perché l’imputata è persona non punibile ai sensi dell’art. 598 CP.

 

Così deciso in Roma il 4 aprile 2000

 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 SET 2000

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