SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO – La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha affermato che il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159 del 2011, attribuisce al tribunale il potere di dare esecuzione alla misura ovvero di revocarla a seconda dell’esito dell’accertamento della persistenza della pericolosità sociale compiuto dopo un periodo di detenzione di almeno due anni, ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine di durata, potendo tale modifica essere adottata solo con il procedimento di cui all’art. 11, comma 2, d. lgs. cit., durante la sua esecuzione e, dunque, anche eventualmente dopo che il procedimento ex art. 14 si sia concluso con un provvedimento che a tale esecuzione abbia dato luogo.

Cass . pen. n.20954:2020

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