REVISIONE- La sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita per effetto del d. lgs. n. 36 del 2018 non costituisce prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione.

Cass.Pen. Sez. 2 n.14987:2020_

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