PENA SOSPESA SUBORDINATA ALL’ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO RISARCITORIO- TERMINE NON INDICATO-
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.
LA PERSONA OFFESA NON E' LEGGITTIMATA AD IMPUGNARE QUANDO..
La persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l’ordinanza che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, disponga la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciutole dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., ma può chiedere al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen., di proporre impugnazione.
ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONE SANITARIA- LEGITTIMITA’ SEQUESTRO STUDIO DENTISTICO
legittimamente disposto il sequestro preventivo impeditivo dello studio dentistico gestito da professionista che eserciti l’attività sebbene sospeso con delibera dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri a seguito dell’accertata, non giustificata inosservanza dell’obbligo vaccinale contro l’infezione da Sars, posto che ricorre il “fumus” del delitto di esercizio abusivo di professione e non dell’illecito amministrativo di cui all’art. 4-ter d.l. 25 maggio 2020, n. 20, configurabile laddove lo svolgimento dell’attività professionale in violazione dell’obbligo vaccinale avvenga quando il soggetto agente non sia stato già sospeso dall’Ordine.
AUTORICICLAGGIO
Integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione “on line”, su un conto intestato alla piattaforma di scambio di “bitcoin” per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro.
PRESCRIZIONE- RECIDIVA SPECIFICA
Il limite all’aumento di cui alla previsione dell’art. 99, comma sesto, cod. pen.: – non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale; – non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge n. 251 del 2005.
PATTEGGIAMENTO- PENA SOSPESA- OBBLIGHI CONNESSI AL BENEFICIO
Nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, con indicazione, quando previsto, della durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata; – la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto agli art. 18 bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall’art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa.
SEZIONI UNITE- DELITTI CON VIOLENZA-ISTANZA MODIFICA MISURA CAUTELARE- NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona: – la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio; – in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, la notifica di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione delle sue finalità eminentemente informative e partecipative al processo, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.
PROCESSO MINORILE- TERMINE RICHIESTA ABBREVIATO
In tema di processo minorile, ai fini della decorrenza del termine per presentare richiesta di giudizio abbreviato, deve tenersi conto anche della notificazione del decreto di giudizio immediato effettuata all’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, costituendo tale notificazione garanzia di assistenza effettiva del minore anche nelle scelte processuali.
RESPONSABILITA’ PERSONE GIURIDICHE- DISSEQUESTRO PARZIALE
Con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca per reato presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, che, in ossequio al principio di proporzionalità della misura cautelare, è ammissibile il dissequestro parziale delle somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo al fine di provvedere al pagamento delle imposte dovute sulle medesime, quale profitto da attività illecite, alla stringente condizione che l’entità del vincolo reale, pur legittimamente determinato, nella sua concreta dimensione afflittiva metta in pericolo l’esistenza stessa del soggetto economico e la sua operatività corrente e che sia impresso un vincolo espresso di destinazione a pagamento del debito tributario in forme controllate.
RICHIESTA ARCHIVIAZIONE NON ACCOLTA- NUOVE INDAGINI- INTERROGATORIO INDAGATO- ABNORMITA’- ESCLUSIONE
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento; hanno aggiunto, inoltre, che l’abnormità va altresì esclusa laddove l’interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l’archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.
RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE
A seguito della modifica dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio non incide al fine dell’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.
REATI TRIBUTARI- OMESSA DICHIARAZIONE
Non integra il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione incompleta (segnatamente per la mancata compilazione di un quadro apposito) dal momento che la rigorosa ed esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata – consistente nella mancata presentazione tout court agli uffici competenti della dichiarazione – non è suscettibile di lettura analogica, ponendosi altrimenti in contrasto con il principio di legalità.
MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO- UTILIZZAZIONE DEL MINORE
Si ha “utilizzazione” del minore ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen. allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della sua volontà, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto alla integrità psico-fisica del minore stesso; – la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all’art. 600-ter, commi terzo e quarto, cod. pen. ed il minore non può prestare consenso ad essa.