LIBERAZIONE ANTICIPATA -L’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, ord. pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo; quest’ultimo è soggetto alla disciplina delle impugnazioni.

Cass. Pen. Sez. Un.12581:2021

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