STUPEFACENTI E CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL LUCRO- Le Sezioni Unite Penali hanno affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura del bene giuridico oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Corte di Cassazione- Sezioni Unite Penali 24990:2020

Lascia un commento