In tema di sospensione feriale – Lettera al Corriere della Sera

Nella mia lunga vita professionale forense mai mi sono trovato d’accordo con l’Associazione nazionale magistrati ma questa volta in tema di durata della sospensione feriale non posso che sottoscrivere quanto dalla stessa lamentato. La sospensione feriale dei termini (così tecnicamente definita) è regolata dalla legge n.742 del 1969. Tale legge sospende il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno.

 Ciò non vuol dire la completa paralisi dell’attività giudiziaria poiché la sospensione nella fase delle indagini preliminari non opera per gli imputati in stato di custodia cautelare, qualora gli imputati o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini; nei procedimenti prossimi alla prescrizione e in quelli in cui sia prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare; così come non opera, per i soli termini delle indagini preliminari concernenti i procedimenti per reati di criminalità organizzata ed in altri casi di particolare urgenza disciplinati dalla legge. Forse non è a tutti noto che nel periodo della sospensione operano regolarmente il Tribunale del Riesame, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale dei Minori, le Procure, nonché tutti i giudicanti che si occupano dei procedimenti urgenti.

 Spiace dirlo ma la questione è stata presa di petto dall’illustre Pierluigi Battista e dalle forze politiche senza conoscere il reale funzionamento della macchina della giustizia. Con la riduzione del periodo di sospensione si vorrebbe dare un’accelerazione ai tempi della giustizia ma non ci si rende conto che il rimedio è peggiore del male.

 Si vuole dunque la celebrazione del processo ordinario nel periodo “ferragostano” senza tener conto che gran parte del personale è in ferie, così come sono in ferie le forze dell’ordine, gli agenti penitenziari, il cittadino testimone, il cittadino persona offesa, i consulenti, i periti, i trascrittori, ecc…. Sicchè, i processi fissati per tale periodo inevitabilmente saranno rinviati per l’assenza legittima dei testimoni e senza tener conto, anche, dell’insufficienza del personale amministrativo con un evidente e notevole aggravio di tempi e di spese.  

 Per rendere rapido l’iter processuale occorre che intanto il Ministro di giustizia faccia una cernita di tutti i magistrati dislocati nei vari ministeri ed istituzioni al fine di verificare la loro indispensabilità, fornisca gli strumenti tecnologici moderni ed adeguati agli uffici giudiziari, e dia man forte all’edilizia giudiziaria e carceraria.

 Le ferie non sono un privilegio ma un diritto costituzionalmente protetto. Spiace che su tale argomento la voce dell’Avvocatura non si stia levando in maniera forte. Non credo che la tutela di un diritto rappresenti “un interesse di categoria”. L’avvocato penalista non è mai in “ferie” ma obbligarlo ad andare in aula ad agosto anche per i processi ordinari è puro sadismo!

 Caltanissetta, 10 settembre 2014

                                                                                                 Avv. Giuseppe DACQUI’

                                                                                   già Coordinatore Camere Penali Siciliane

 

Lascia un commento