STRAGE VIA D’AMELIO- Le motivazioni delle sentenza Cassazione del c.d. BORSELLINO QUATER: Il tema delle anomalie del modus procedendi degli «inquirenti suggeritori» evoca quelle che, come si vedrà più oltre, la sentenza impugnata definisce le “origini delle calunnie”, ossia gli abnormi inquinamenti delle prove che hanno condotto a plurime condanne di innocenti. Centrale, in questa vicenda, è la figura di Vincenzo Scarantino, nei cui confronti gli elementi di prova raccolti hanno condotto i giudici di merito ad accertare l’«insorgenza di un proposito criminoso determinato essenzialmente dall’attività degli investigatori, i quali esercitarono in modo distorto i loro poteri con il compimento di una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell’agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi conoscitivi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per l’esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte» (sentenza di primo grado, pag. 1789, che, ad esempio, richiama l’anomalia delle condotte degli appartenenti al “Gruppo Falcone – Borsellino” 40 Corte di Cassazione – della Polizia di Stato, i quali, mentre erano addetti alla protezione di Scarantino, «si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante»: pag. 1793).

cass.pen. sez. v n.40274:2021

Lascia un commento