IL PROCESSO PENALE MEDIATICO

“L’aspetto più attuale e dirompente dell’assistito è la protezione da interferenze esterne, da rimbombi che rischiano di alterare il corretto svolgimento del processo e la serenità di chi deve giudicare.

L’attività giudiziaria assume talvolta una dimensione pubblica, il processo si sviluppa sempre più al di fuori dei palazzi di giustizia nel senso che scambia continuamente messaggi con l’esterno, e la realtà processuale si alimenta del collegamento continuo con la realtà circostante. (…) I cittadini divenuti loro malgrado protagonisti sulla scena processuale subiscono ripercussioni impreviste nel loro mondo personale. Le carriere toccate dal discredito massmediatico, le chances di vita, talora anche familiari possono essere lacerate gravemente.

(F. Gianaria – A. Mittone – L’Avvocato necessario – G. Einaudi Editore, 2007) 

Nonostante l’”evoluzione” (rectius: involuzione) continua della nostra legislazione processual-penalistica ero certo, fino a qualche tempo fa, che la fase delle indagini preliminari si appartenesse al pubblico ministero ed a suoi delegati e (nei limiti consentiti dal codice di rito) le investigazioni difensive agli avvocati. Così come ero convinto che la prova si formasse in dibattimento e che ogni processo si svolgesse nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità davanti al giudice terzo ed imparziale.

Ma ho dovuto constatare che, senza alcun intervento legislativo, le regole, ahimè sono cambiate, eccome !

Ormai, con tanto di sopralluoghi, esperimenti giudiziari, testimonianze, ascolto di interi brani di intercettazioni ambientali o telefoniche, disegni, plastici, ricostruzione dell’evento, il processo, ancor prima di iniziare nell’aula e avanti il Tribunale competente, viene celebrato (naturalmente senza alcuna regola) in TV con la sconcertante complicità dei difensori e consulenti delle parti che, pur di apparire, svelano strategie difensive, documenti, prove, operando una vera e propria discovery spesso, purtroppo, a danno dei propri assistiti. 


Forse non “è un dovere, oltre che un diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata  e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato ? “ (ex art. 9 Codice Deontologico Forense).

E non è obbligo dell’avvocato “nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza ?” (ex art. 18 Codice Deontologico Forense)

Certo, il diritto all’informazione è tutelato dalla nostra Carta fondamentale ma pur sempre occorre un bilanciamento con il diritto-dovere di tutelare gli interessi dell’assistito; e in tale rapporto deve prevalere il diritto dell’imputato ed il dovere del difensore.


 

La pubblicità, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, delle emergenze processuali può essere di grave nocumento per le indagini stesse, per la posizione del soggetto accusato e soprattutto per l’accertamento della verità.

Trovo assolutamente sconcertante ascoltare in salotti televisivi interi brani di intercettazioni che ancora devono essere sottoposte al vaglio della legittimità e all’esame della corretta interpretazione del linguaggio adoperato.

Quindi, ancor prima che un giudice ricostruisca il significato delle conversazioni, oggetto di intercettazione, specie in quei casi in cui il linguaggio adoperato è criptico, (e ancor prima addirittura che il difensore abbia esercitato il diritto di accesso alle registrazioni delle intercettazioni)  i mass-media, in barba a qualsiasi regola, hanno già provveduto a pubblicare stralci se non interi brani delle conversazioni che, spesso, non hanno nulla a che fare con l’indagine, e quel che è più grave anche ad emettere verdetti “che ricadono implacabilmente sullo svolgimento del processo” tanto da far esigere alla folla “che la prova diventi sociale, che si rispetti la sua domanda di giustizia, che la vicenda processuale acquisti finalità etiche in quanto proiezione delle sue speranze. E questo potrebbe anche non coincidere con l’obiettivo di verità che costituisce la risposta giudiziaria classica”. (cfr. F. Gianaria – A. Mittone – L’Avvocato necessario – G. Einaudi Editore, 2007)

E proprio in questo bellissimo saggio sopracitato (“L’Avvocato necessario”) sono state riportate le dichiarazioni del Presidente del Collegio del Tribunale di Venezia, che a seguito del verdetto di assoluzione nell’ambito del procedimento riguardante il petrolchimico di Porto Marghera, bersagliato da ingiuste polemiche ebbe a scrivere: “la magistratura che emette giudizi etici e che rincorre il consenso della gente appartiene ai sistemi totalitari….il processo penale ha come protagonisti uomini in carne ed ossa di cui deve accertare le responsabilità personali secondo regole ben precise che reclamano l’accertamento di condotte…il processo non deve avere una finalità promozionale di uno degli interessi in gioco…il giudice imparziale non deve immedesimarsi nelle passioni in gioco e negli interessi delle parti in conflitto, semmai deve essere consapevole dei valori in gioco soprattutto di rilievo costituzionale”.

E’ bene che qualcuno ogni tanto si ricordi dell’articolo 111 della Costituzione.
Caltanissetta, 02-03-2011
                                                           Avv. Giuseppe DACQUI’

Caltanissetta, 02-03-2011

Avv. Giuseppe DACQUI’

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