ESTINZIONE PENA DETENTIVA- Il decorso del tempo necessario ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, si interrompe con la carcerazione del condannato e comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata l’esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione, e che la sospensione dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non integra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 172, quinto comma, cod. pen.

CASS.PEN, SEZIONI UNITE N, 46387:21

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