ABUSO D’UFFICIO-Non è configurabile il delitto di abuso di ufficio, di cui all’art. 323 cod. pen., come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel caso in cui il Responsabile unico del procedimento, nel rilasciare un’autorizzazione al subappalto di lavori pubblici, ometta di vigilare sull’esistenza di un conflitto di interessi tra società assegnataria e società subappaltatrice in ragione di un rapporto di compartecipazione societaria, non essendo egli tenuto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad alcun obbligo di verifica dell’assetto societario della ditta subappaltatrice né essendo previsti correlativi oneri di comunicazione al riguardo da parte della società appaltatrice alla stazione appaltante.

Cass. Pen. Sez. VI n.1606:2022

Continua a leggereABUSO D’UFFICIO-Non è configurabile il delitto di abuso di ufficio, di cui all’art. 323 cod. pen., come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel caso in cui il Responsabile unico del procedimento, nel rilasciare un’autorizzazione al subappalto di lavori pubblici, ometta di vigilare sull’esistenza di un conflitto di interessi tra società assegnataria e società subappaltatrice in ragione di un rapporto di compartecipazione societaria, non essendo egli tenuto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad alcun obbligo di verifica dell’assetto societario della ditta subappaltatrice né essendo previsti correlativi oneri di comunicazione al riguardo da parte della società appaltatrice alla stazione appaltante.

TURBAMENTO FUNZIONI RELIGIOSE- Integra il reato di “turbatio sacrorum”, di cui all’art. 405 cod. pen., la condotta di colui che interferisca con l’ordinato svolgimento di una processione religiosa alla presenza di un ministro del culto ordinando, in qualità di “capo vara”, ai portatori del fercolo soste ingiustificate del corteo dinanzi all’abitazione della famiglia di un capo-mafia.

Cass. Pen. Sez. III n.2242:2022_

Continua a leggereTURBAMENTO FUNZIONI RELIGIOSE- Integra il reato di “turbatio sacrorum”, di cui all’art. 405 cod. pen., la condotta di colui che interferisca con l’ordinato svolgimento di una processione religiosa alla presenza di un ministro del culto ordinando, in qualità di “capo vara”, ai portatori del fercolo soste ingiustificate del corteo dinanzi all’abitazione della famiglia di un capo-mafia.

INTERCETTAZIONI- NUOVA DISCIPLINA- Ai fini della utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la nuova disciplina introdotta dall’art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132 – che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice – non è applicabile ai dati già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale, come tale soggetta al principio “tempus regit actum”.

CASS.PEN. V N.1054:22

Continua a leggereINTERCETTAZIONI- NUOVA DISCIPLINA- Ai fini della utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la nuova disciplina introdotta dall’art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132 – che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice – non è applicabile ai dati già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale, come tale soggetta al principio “tempus regit actum”.

ESTINZIONE PENA DETENTIVA- Il decorso del tempo necessario ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, si interrompe con la carcerazione del condannato e comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata l’esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione, e che la sospensione dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non integra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 172, quinto comma, cod. pen.

CASS.PEN, SEZIONI UNITE N, 46387:21

Continua a leggereESTINZIONE PENA DETENTIVA- Il decorso del tempo necessario ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, si interrompe con la carcerazione del condannato e comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata l’esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione, e che la sospensione dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non integra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 172, quinto comma, cod. pen.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE- In tema di traffico di influenze illecite, il concetto di “illiceità” della mediazione può ravvisarsi unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, laddove, nell’ipotesi di cui all’art. 346-bis, comma 3, cod. pen., quando l’autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa “vendita” della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Cass.Pen. Sez. 6 n. 40518:2021

Continua a leggereTRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE- In tema di traffico di influenze illecite, il concetto di “illiceità” della mediazione può ravvisarsi unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, laddove, nell’ipotesi di cui all’art. 346-bis, comma 3, cod. pen., quando l’autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa “vendita” della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d’ufficio.

RESPONSABILITA’ DELL’ENTE-Nell’ipotesi di società a responsabilità limitata unipersonale, per affermare la responsabilità dell’ente, in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, è necessario che il giudice accerti se sia in concreto identificabile un interesse sociale distinto da quello della persona fisica del rappresentante, tenuto conto della struttura organizzativa, dell’attività esercitata, delle dimensioni dell’impresa e dei rapporti tra socio unico e società.

Cass. Pen. n. 45100:2021

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INFORTUNI SUL LAVORO- RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO- In tema di infortuni sul lavoro con riferimento alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche che presentino le caratteristiche di cui all’art. 6 del decreto interministeriale del 22/07/2014, non sono applicabili le disposizioni del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, ma gravano comunque sul datore di lavoro gli ulteriori obblighi previsti ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dalle altre disposizioni del predetto decreto. (Fattispecie in tema di subappalto di lavori di costruzione di un padiglione fieristico).

Cass. Pen. Sez. IV n.39982:2021

Continua a leggereINFORTUNI SUL LAVORO- RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO- In tema di infortuni sul lavoro con riferimento alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche che presentino le caratteristiche di cui all’art. 6 del decreto interministeriale del 22/07/2014, non sono applicabili le disposizioni del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, ma gravano comunque sul datore di lavoro gli ulteriori obblighi previsti ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dalle altre disposizioni del predetto decreto. (Fattispecie in tema di subappalto di lavori di costruzione di un padiglione fieristico).

IL GIUDIZIO SULLE CIRCOSTANZE ” PRIVILEGIATE”-Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen., che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” se non ricorresse alcuna di dette circostanze.

Cass. Pen. Sez. Unite n.42414:2021

Continua a leggereIL GIUDIZIO SULLE CIRCOSTANZE ” PRIVILEGIATE”-Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen., che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” se non ricorresse alcuna di dette circostanze.

CONFISCA DENARO- Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione.

Cass. Pen. Sez. Unite n.42415 :2021

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MAFIA- RUOLO DI VERTICE-DELITTI ECCELLENTI.La sola appartenenza all’organismo centrale di un’organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie “Cosa nostra”), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti “omicidi eccellenti”, pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato.

cass. pen. sez. V. n.40274:21

Continua a leggereMAFIA- RUOLO DI VERTICE-DELITTI ECCELLENTI.La sola appartenenza all’organismo centrale di un’organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie “Cosa nostra”), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti “omicidi eccellenti”, pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato.