RESPONSABILITA’ PERSONE GIURIDICHE- DISSEQUESTRO PARZIALE-Con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca per reato presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, che, in ossequio al principio di proporzionalità della misura cautelare, è ammissibile il dissequestro parziale delle somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo al fine di provvedere al pagamento delle imposte dovute sulle medesime, quale profitto da attività illecite, alla stringente condizione che l’entità del vincolo reale, pur legittimamente determinato, nella sua concreta dimensione afflittiva metta in pericolo l’esistenza stessa del soggetto economico e la sua operatività corrente e che sia impresso un vincolo espresso di destinazione a pagamento del debito tributario in forme controllate.

C. Cass. Pen. Sez. VI n.13936:2022

Continua a leggereRESPONSABILITA’ PERSONE GIURIDICHE- DISSEQUESTRO PARZIALE-Con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca per reato presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, che, in ossequio al principio di proporzionalità della misura cautelare, è ammissibile il dissequestro parziale delle somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo al fine di provvedere al pagamento delle imposte dovute sulle medesime, quale profitto da attività illecite, alla stringente condizione che l’entità del vincolo reale, pur legittimamente determinato, nella sua concreta dimensione afflittiva metta in pericolo l’esistenza stessa del soggetto economico e la sua operatività corrente e che sia impresso un vincolo espresso di destinazione a pagamento del debito tributario in forme controllate.

La riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante e che, tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contradditorio, che il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Cass.Sez. Un. n.1586:2022_D_S_Oscuramento_no-index

Continua a leggereLa riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante e che, tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contradditorio, che il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

RICHIESTA ARCHIVIAZIONE NON ACCOLTA- NUOVE INDAGINI- INTERROGATORIO INDAGATO- ABNORMITA’- ESCLUSIONE-Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento; hanno aggiunto, inoltre, che l’abnormità va altresì esclusa laddove l’interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l’archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.

Cass. Pen. Sez. Un. n. 10728:2022

Continua a leggereRICHIESTA ARCHIVIAZIONE NON ACCOLTA- NUOVE INDAGINI- INTERROGATORIO INDAGATO- ABNORMITA’- ESCLUSIONE-Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento; hanno aggiunto, inoltre, che l’abnormità va altresì esclusa laddove l’interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l’archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.

RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE- A seguito della modifica dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio non incide al fine dell’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.

Cass.Pen. Sez. IV n. 8616:2022:

Continua a leggereRIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE- A seguito della modifica dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio non incide al fine dell’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.

REATI TRIBUTARI- OMESSA DICHIARAZIONE- Non integra il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione incompleta (segnatamente per la mancata compilazione di un quadro apposito) dal momento che la rigorosa ed esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata – consistente nella mancata presentazione tout court agli uffici competenti della dichiarazione – non è suscettibile di lettura analogica, ponendosi altrimenti in contrasto con il principio di legalità.

Cass.Pen. Sez. III n.5141:2022

Continua a leggereREATI TRIBUTARI- OMESSA DICHIARAZIONE- Non integra il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione incompleta (segnatamente per la mancata compilazione di un quadro apposito) dal momento che la rigorosa ed esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata – consistente nella mancata presentazione tout court agli uffici competenti della dichiarazione – non è suscettibile di lettura analogica, ponendosi altrimenti in contrasto con il principio di legalità.

MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO- UTILIZZAZIONE DEL MINORE- Si ha “utilizzazione” del minore ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen. allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della sua volontà, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto alla integrità psico-fisica del minore stesso; – la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all’art. 600-ter, commi terzo e quarto, cod. pen. ed il minore non può prestare consenso ad essa.

CASS. PEN. SEZ. UN. n. 4616:2022

Continua a leggereMATERIALE PEDOPORNOGRAFICO- UTILIZZAZIONE DEL MINORE- Si ha “utilizzazione” del minore ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen. allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della sua volontà, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto alla integrità psico-fisica del minore stesso; – la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all’art. 600-ter, commi terzo e quarto, cod. pen. ed il minore non può prestare consenso ad essa.

COLLOQUIO CON IL DETENUTO- CONVIVENTE-REQUISITI-In tema di ordinamento penitenziario, che, ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all’ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto, correlata alla qualità di congiunto ex art. 307, comma quarto, cod. pen., per “convivente”, i cui diritti ex art. 1, comma 38, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono equiparati a quelli del coniuge, deve intendersi la sola persona con la quale il recluso ha intrattenuto, prima della detenzione, un rapporto diretto di comunanza di vita e non anche i soggetti conviventi con altri membri del suo nucleo familiare.

Cass. Pen. Sez. I n. 4641:2022

Continua a leggereCOLLOQUIO CON IL DETENUTO- CONVIVENTE-REQUISITI-In tema di ordinamento penitenziario, che, ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all’ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto, correlata alla qualità di congiunto ex art. 307, comma quarto, cod. pen., per “convivente”, i cui diritti ex art. 1, comma 38, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono equiparati a quelli del coniuge, deve intendersi la sola persona con la quale il recluso ha intrattenuto, prima della detenzione, un rapporto diretto di comunanza di vita e non anche i soggetti conviventi con altri membri del suo nucleo familiare.

NE BIS IN IDEM- OMICIDIO PRETERINTENZIONALE- LESIONI- FATTO DIVERSO- Non contrasta con la preclusione del giudicato connessa al principio del “ne bis in idem” – non ricorrendo l’identità del fatto – la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla stessa condotta, in quanto il fatto concreto di cui all’art. 584 cod. pen. è caratterizzato dall’evento-morte, che è, invece, assente nel delitto di cui all’art. 582 cod. pen., la cui tipicità è integrata dal diverso, e meno grave, evento delle lesioni personali, pur se il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che “l’importo complessivo delle sanzioni” irrogate sia proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati.

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V N.1363:2022

Continua a leggereNE BIS IN IDEM- OMICIDIO PRETERINTENZIONALE- LESIONI- FATTO DIVERSO- Non contrasta con la preclusione del giudicato connessa al principio del “ne bis in idem” – non ricorrendo l’identità del fatto – la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla stessa condotta, in quanto il fatto concreto di cui all’art. 584 cod. pen. è caratterizzato dall’evento-morte, che è, invece, assente nel delitto di cui all’art. 582 cod. pen., la cui tipicità è integrata dal diverso, e meno grave, evento delle lesioni personali, pur se il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che “l’importo complessivo delle sanzioni” irrogate sia proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati.

REVISIONE- PROVA NUOVA – DECRETO ARCHIVIAZIONE- ESCLUSIONE-In tema di revisione, non costituisce prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, quale decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini.

CASS. PEN. SEZ. II. n.2933:2022

Continua a leggereREVISIONE- PROVA NUOVA – DECRETO ARCHIVIAZIONE- ESCLUSIONE-In tema di revisione, non costituisce prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, quale decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini.

REVOCAZIONE- MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE -Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: a) in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. citato; b) la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a).

Cass. Sez. Unite n. 3513:2022

Continua a leggereREVOCAZIONE- MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE -Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: a) in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. citato; b) la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a).