ASSOCIAZIONE MAFIOSA- La Seconda sezione penale della Cassazione, pronunciandosi in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso ha affermato che la costituzione di un gruppo formalmente nuovo non vale ad escludere la sussistenza dei requisiti costitutivi del suddetto reato, allorché lo stesso sia, in sostanza, di diretta derivazione di un “clan” storico, operante nella stessa area di quest’ultimo, compia i reati fine tipici dell’organizzazione mafiosa, e sfrutti il nome e la fama del primo per creare lo stato di assoggettamento intimidatorio della popolazione dell’area interessata, in modo da far percepire una sorta di continuità tra le azioni della “casa madre” e le proprie.

Cass. Pen. sez. II sent. n. 20926:20

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