ABUSO D’UFFICIO-Non è configurabile il delitto di abuso di ufficio, di cui all’art. 323 cod. pen., come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel caso in cui il Responsabile unico del procedimento, nel rilasciare un’autorizzazione al subappalto di lavori pubblici, ometta di vigilare sull’esistenza di un conflitto di interessi tra società assegnataria e società subappaltatrice in ragione di un rapporto di compartecipazione societaria, non essendo egli tenuto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad alcun obbligo di verifica dell’assetto societario della ditta subappaltatrice né essendo previsti correlativi oneri di comunicazione al riguardo da parte della società appaltatrice alla stazione appaltante.

Cass. Pen. Sez. VI n.1606:2022

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