In tema di procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive le Sezioni Unite hanno affermato che la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

Cass. Pen. Sez. Un. 11803/20

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