Misure cautelari personali – Custodia in carcere – Permesso di colloquio con il detenuto negato – Ricorribilità in cassazione – Sussistenza. È pacifico che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione ex art. 111 co. 7 Cost., per violazione di legge e che in tale nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente ravvisabile anche quando il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia del tutto avulso dalle risultanze processuali o si avvalga di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.

Cass. Pen. Sez. I 2020:n25806

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