Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affermato che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all’art.297, comma 3, cod.proc.pen., deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee.

Cass. Pen. Sez. Unite. n. 23166-20

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