La testimonianza del minore abusato e il travisamento della prova nel giudizio di cassazione

Il tema delle dichiarazioni rese dal minore, vittima di abuso sessuale, torna ancora una volta all’attenzione del Supremo Collegio.1 La questione affrontata e ancora dibattuta è quale criterio di valutazione occorre adottare per ritenere immune da condizionamenti il minore (specie in età prescolare) che racconti sia pure “farfugliando” episodi di abuso.

La sentenza in commento si segnala per alcune affermazioni di principio di notevole portata. Ribadendo le note caratteristiche di un bambino in età prescolare (difficoltà nel memorizzare, sia a breve che a lungo termine, scarse competenze lessicali ecc..), spesso non considerate dai giudici di merito, e il principio che va verificato con scrupolosa e meticolosa attenzione il racconto primigenio del minore, atteso che le dichiarazioni successive vengono spesso man mano alterate dagli interventi, talvolta maldestri ed inopportuni, di familiari, esperti, ausiliari del giudice, difensori, magistrati, ecc.., i giudici della legittimità hanno applicato il principio che la violazione di legge si può ravvisare non solo nella mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione ma anche quando non vi sia corrispondenza tra quanto ritenuto in sentenza e quanto, invece, contenuto negli atti processuali (c.d. travisamento della prova).

 

Invero, nella sentenza esaminata, la Corte regolatrice del diritto, attraverso una lettura del fatto (le trascrizioni delle conversazioni video-registrate riportate in sentenza o nei motivi di ricorso), ha avuto modo di toccare con mano la violazione delle norme (sia pure non codificate ma ben illustrate nella Carta di Noto) relative alla conduzione di un’intervista del minore abusato o teste di un episodio di abuso sessuale.

 

Attraverso, quindi, un’analisi del fatto i Giudici di Piazza Cavour hanno potuto accertare che l’affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui “le domande erano solo apparentemente suggestive perché prendevano spunto da precedenti risposte e racconti del minore” non era agganciata agli atti processuali. Infatti, la fondamentale circostanza che gli interrogatori della madre fossero stati condotti con modalità corrette senza interventi manipolativi è da considerarsi, secondo la Cassazione, nella fattispecie, mera affermazione di principio in quanto non verificata. Tale pronunciamento è stato reso possibile grazie alla corretta (ma non frequente) applicazione del novellato art. 606 c.p.p. che – si badi bene – non scalfisce affatto il ruolo del giudice della legittimità ma anzi lo rafforza. Solo così si può accertare l’applicazione corretta dell’art. 192 del codice di rito da parte dei Giudici territoriali. Sul punto, in dottrina, è stato osservato che “l’estensione dei poteri di cognizione agli atti del processo specificamente indicati nei motivi di ricorso, rafforza, per tale via, il principio di fedeltà della decisione alle risultanze probatorie processuali e garantisce l’effettività del controllo di legittimità in ordine alla legalità della decisione. Nella medesima ottica si colloca l’ingresso, nel giudizio di Cassazione, del vizio di travisamento della prova”.2

 

Se il Supremo Collegio non avesse avuto cognizione delle trascrizioni delle varie interviste e dell’esame e controesame del minore, non avrebbe potuto mettere in seria discussione, tanto da censurarle, le modalità con cui sono state poste le domande che sono state ritenute solo apparentemente suggestive.

 

Anche se definire una domanda, posta ad un minore in età prescolare, “apparentemente suggestiva” lascia quanto meno perplessi: una domanda o è suggestiva o non lo è affatto. Se “appare” suggestiva vuol dire che nel suo manifestarsi non è già genuina né priva di effetti o di stimoli esterni. Non credo che sia affermazione conforme alla logica esprimersi in tema di valutazione di una domanda o di un fatto da provare in termini di apparenza.

 

Certo, nel caso che ci occupa, la Suprema Corte non ha molto indugiato sull’espressione usata dal giudice del merito avendo avuto la possibilità di riscontrare la fallacità dell’affermazione dal riscontro dell’atto processuale; però l’infelice e illogica espressione unitamente al riscontro oggettivo confermano e rafforzano la violazione di legge commessa.

 

Apparire diversi” da come “si è” comunque vuol dire ingannare. Se la domanda è stata apparentemente suggestiva vuol dire che all’interlocutore si è presentata per come è stata posta e non per come la voleva (forse) rappresentare l’interrogante. Si è, quindi, superata, in aderenza al dettato legislativo, la preclusione di una valutazione di merito in sede di legittimità. Per il resto, la sentenza della Corte Cassazione è in linea con la migliore scienza che sul versante della valutazione della testimonianza sostiene che occorre procedere con estremo rigore specie quando l’interrogato è un minore.

 

E la progressione accusatoria di un bambino in età prescolare non può che costituire la prova inconfutabile di interventi manipolativi. Se già sul terreno della chiamata di correo i Supremi Giudici, con giurisprudenza più che consolidata, avvertono che occorre muoversi con estrema cautela specie quando il fatto viene a più riprese arricchito di particolari circostanze e se il legislatore ha avvertito l’esigenza che i collaboratori di giustizia devono “vuotare il sacco” entro 180 giorni dall’inizio della loro collaborazione, appare di chiara evidenza che la testimonianza è un mezzo di prova su cui le parti, proprio perché spesso rilevante e decisiva, devono cercare di evitare di intervenire con domande che alterino il ricordo o alimentino racconti favolistici.

 

Una sentenza che si discosta non poco da quelle sentenze della stessa Corte Suprema che tendono a ridurre la portata innovativa dell’art. 606 lett. e) c.p.p. e che è in linea con quanto auspicato dall’attenta dottrina secondo cui “se il controllo sulla logicità della motivazione riguarda, come è pacifico anche le inferenze induttive e non solo l’osservanza delle regole di logica formale, il suo esercizio implica necessariamente la rilettura e la reinterpretazione delle prove”.3

 

Compito, quindi, del ricorrente è quello di, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, provare, con documenti alla mano, il vizio motivazionale. E per cogliere il vizio, è inevitabile, la Cassazione deve rileggere e reinterpretare i dati probatori.4

 

Avv. Giuseppe DACQUI’ – dicembre 2011

(Articolo pubblicato sul sito web “www.penale.it”)

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