La sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo del 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Cass. Sez. Un. n. 5292:2021

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