INCOLUMITÀ PUBBLICA (Cassazione penale sez. IV – n. 46831)

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INCOLUMITÀ PUBBLICA (Reati e altri illeciti o disgrazie contro l’) – Omesso collocamento o rimozione di segnali e ripari e omessa manutenzione in genere di opere pubbliche e stradali.

 

L’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dei concessionari del diritto di superficie di un’area comprensiva della strada – in cui era avvenuto l’incidente – sul cui margine era stato apposto un cordolo di 25 cm prospiciente uno scavo laterale di circa 5 metri, ritenendolo del tutto insufficiente per altezza rispetto al predetto scavo e, quindi, inidoneo a fungere da recinzione).

 

Annulla in parte con rinvio, App. Caltanissetta, 18/11/2010

 

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE QUARTA PENALE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. BRUSCO    Carlo Giuseppe -  Presidente   -                     
Dott. ROMIS     Vincenzo  -  rel. Consigliere  -                     
Dott. FOTI      Giacomo        -  Consigliere  -                     
Dott. BIANCHI   Luisa          -  Consigliere  -                     
Dott. PICCIALLI Patrizia       -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
1)             C.L. N. IL (OMISSIS); 
2)            L.P. N. IL (OMISSIS); 
3)           M.M. N. IL (OMISSIS); 
4)              F.G. N. IL (OMISSIS); 
5)             S.A. N. IL (OMISSIS); 
avverso  la sentenza n. 361/2010 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA,  del 
18/11/2010; 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 27/10/2011 la  relazione  fatta  dal 
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS; 
Udito  il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi  che 
ha  concluso per annullamento con rinvio limitatamente al calcolo  ed 
all'entità della pena; rigetto nel resto; 
Udito, per la parte civile, l'Avv. DACQUI Giuseppe che ha chiesto  il 
rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese; 
Udito  il  difensore  Avv. Tesauro Walter Calogero  il  quale  si  è 
riportato ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. 
                 

Fatto

 

Con sentenza in data 24.11.2009, il G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta, all’esito del giudizio abbreviato, riteneva C. L., F.G., L.P., M.M. e S.A., colpevoli del reato di omicidio colposo loro ascritto, e li condannava alla pena di anno uno di reclusione ciascuno, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo una provvisionale dell’importo complessivo di Euro 60.000,00.

I suddetti imputati erano stati tratti a giudizio perchè accusati di avere cooperato con colpa a cagionare la morte del minore L. S. a causa delle lesioni dallo stesso riportate il 6.6.2007, precipitando, in conseguenza di una caduta dalla bicicletta, nel terreno sottostante al margine di una strada di pertinenza del complesso residenziale della Cooperativa Edilizia Manfredonia.

In particolare, la condotta colposa degli imputati era stata individuata nella violazione dell’art. 14, comma 1 (lett. a, b ed e) e comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 6, comma 6, (C.d.S.), per non aver provveduto, quali titolari del diritto di superficie, alla corretta gestione e manutenzione della strada interessata dal sinistro per garantire la sicurezza della circolazione, omettendo di predisporre una adeguata protezione nella “fascia di pertinenza” (delimitata da un muretto dell’altezza di soli cm. 25) e di apporre la segnaletica del pericolo costituito dalla presenza del contiguo scavo in cui era poi caduto il minore.

Il giudicante ricostruiva la dinamica del sinistro aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente del P.M. ing. P.C..

Quest’ultimo aveva accertato quanto segue: il tratto stradale percorso dal minore, costituito da un’unica carreggiata a due sensi di marcia, privo di segnaletica orizzontale e verticale, dapprima si presentava in discesa e poi in leggera salita; per poter svoltare a destra il L. aveva dovuto azionare i freni che erano apparsi in buone condizioni; nel frangente il pedale sinistro della bicicletta aveva urtato il muretto di delimitazione della carreggiata in quel punto dell’altezza di venticinque centimetri; a causa di tale impatto, la direzione del vettore di velocità posseduta dal corpo del minore lo aveva fatto proiettare verso l’esterno, dove si apriva un dislivello profondo circa cinque metri; dalla conseguente caduta erano derivate le lesioni (grave trauma cranico e fratture multiple) con esito mortale; il dislivello di cui sopra aveva “natura antropica” dovendosi escludere, per le sue caratteristiche, qualsiasi causa naturale.

Secondo il GUP, le modifiche delle condizioni altimetriche dei luoghi attribuibili ai lavori di scavo effettuati dal proprietario dell’area confinante la strada, costituivano sì una concausa dell’evento mortale, ma non escludevano il nesso eziologico della condotta colposa ascritta agli imputati: se costoro avessero adempiuto agli obblighi da cui erano gravati quali “gestori” della strada, specificati nella contestazione, l’evento non si sarebbe verificato.

Al riguardo, si faceva notare nella sentenza: “… a sostegno della prevedibilità dell’evento da parte dei condomini (escludente l’eccezionalità di una presunta causa sopravvenuta)” doveva osservarsi che “l’immutazione altimetrica apportata dagli autori del movimento non era avvenuta nell’immediato ante-delictum (circostanza quest’ultima che avrebbe potuto suggerire un’impossibilità o, quanto meno, una difficoltà in capo ai superficiari della strada di porre tempestivo rimedio al pericolo costituito dalla mancanza di protezione per la vicina causazione della modifica dei luoghi)”; i condomini, infatti, proseguiva il GUP, avevano avuto modo, tempo prima, di percepire l’avvenuta modifica dei luoghi e la sopravvenuta pericolosità della strada tanto che alcuni tra i condomini, sensibili al problema, avevano cercato – tuttavia invano – di porvi riparo: di tal che l’attività di scavo non poteva dirsi dotata di eccezionalità in concreto, perchè nota ai titolari del diritto di superficie sulla strada i quali avrebbero potuto e dovuto ovviare in tempo al pericolo insorto. Quanto ai profili della condotta colposa, il primo giudice aggiungeva che gli obblighi di “gestione” e “controllo tecnico” della strada e delle relative pertinenze al fine di prevenire il pericolo, comportavano non solo l’apposizione della segnaletica (rispetto alla quale la difesa aveva richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di “insidia” e “trabocchetto”), ma anche l’installazione di un’adeguata protezione, costituita da una barriera in metallo o in cemento in corrispondenza del muretto, ma non un cordolo la cui altezza di soli 25 cm. aveva fatto sì che il corpo del minore precipitasse nel limitrofo terreno.

Peraltro, l’obbligo di provvedere in tal senso gravante sui titolari del diritto di superficie, emergeva dalla convenzione stipulata tra Comune di Mussomeli e Cooperativa Manfredonia della quale detti imputati erano soci assegnatari; tale convenzione prevedeva la concessione del diritto di superficie e gli obblighi di mantenimento dell’area interessata, sia dagli edifici che delle loro pertinenze, fra le quali rientrava la stessa area occupata dalla strada.

A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d’appello di Caltanissetta, concedeva agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena – in quanto riconosciuto dal primo giudice solo in motivazione ma non esplicitato come statuizione nel dispositivo – e confermava nel resto l’impugnata decisione, dando conto del proprio convincimento con il richiamo della motivazione della sentenza di primo grado ed osservando ulteriormente che: a) per escludere la responsabilità degli imputati, alla stregua dei principi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto configurarsi non già la semplice inesistenza di insidie o trabocchetti per chi percorreva la strada, ma invece il verificarsi di un evento abnorme ed eccezionale e come tale in alcun modo prevedibile: al riguardo, però gli appellanti si erano limitati ad accennare a una condotta spericolata del minore, accompagnata dall’omissione degli obblighi di vigilanza sullo stesso; b) dette deduzioni non erano state agganciate a specifiche risultanze e non trovavano neppure supporto negli elementi di prova, segnatamente negli esiti della consulenza, valorizzati dal primo giudice ai fini della ricostruzione dei fatti; c) l’ing. P. (consulente del P.M.), invero, nel riferire le sue conclusioni, dopo avere dato atto dell’utilizzo di un velocipede perfettamente funzionante anche nel suo apparato frenante, aveva descritto una dinamica del sinistro che non ricollegava in alcun modo all’eccesiva velocità ovvero ad altre manovre di per sè spericolate l’impatto del pedale con il cordolo e la conseguente successiva caduta verso l’esterno; per mera completezza, doveva rilevarsi che neppure poteva sostenersi che quel precipizio, in assenza di qualsiasi segnaletica, potesse essere percepibile in tutta la sua pericolosità da parte di chi era intento a transitare sulla strada con un veicolo a due ruote di quelle dimensioni facendo attenzione al percorso; d) non era dato comprendere poi, sotto altro profilo, in che modo la omissione di vigilanza sul minore prospettata dalla difesa avrebbe potuto anche solamente concorrere alla causazione dell’incidente con esito mortale posto che nulla consentiva di affermare che il sinistro potesse aver trovato origine in un comportamento dovuto alle condizioni di un soggetto incapace e non invece nella pericolosa apertura in corrispondenza della sede stradale di un precipizio di cinque metri e nell’altezza inadeguata del cordolo, sì da rendere di per sè rovinosa la perdita di equilibrio verso l’esterno di qualsiasi conducente, essendo inevitabile la caduta nel baratro costituito dal terreno prospiciente; e) quanto al trattamento sanzionatorio, appariva condivisibile il giudizio del primo giudice circa il diniego delle attenuanti generiche, posto che qualsiasi valutazione in ordine all’assenza di precedenti penali e alle condizioni di vita degli imputati non poteva nella specie prevalere sul disvalore della condotta omissiva che aveva mantenuto nel tempo una evidente situazione di gravissimo pericolo, laddove un minimo intervento avrebbe tutelato l’incolumità delle persone che circolavano in quella strada, fra cui diversi bambini che vi andavano giornalmente a giocare: la pena in concreto irrogata, attestandosi ben al di sotto del minimo edittale, non risultava sproporzionata rispetto alla reale gravità dei fatti; f) poteva concedersi di ufficio a tutti gli imputati, avuto riguardo alla loro incensuratezza e ben potendo formularsi un positivo giudizio prognostico, il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui il primo giudice aveva dato atto nella sola motivazione della sentenza. Ricorrono per cassazione tutti i predetti imputati, con unico atto di impugnazione, formulando doglianze che possono così riassumersi: 1) per come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, il bambino e gli zii affidatari conoscevano la situazione di pericolo e, ciò nonostante, il minore giocava effettuando curve in prossimità del burrone, contrariamente a quanto consigliato dalla teste Q.L.; 2) “il rapporto di causalità andrebbe quindi limitato, per configurare una responsabilità penale degli imputati anche in caso di conoscenza del pericolo da parte della vittima, al rapporto tra obbligo giuridico ed evento, ma tale indagine è insufficiente perchè nei reati colposi si richiede un quid pluris: la riconducibilità dell’evento alla specifica violazione della regola di diligenza che rende colposa la condotta. L’esigenza di accertare un nesso tra colpa ed evento si deduce dalla stessa lettera dell’art. 43 c.p., laddove si afferma che il delitto è colposo se l’evento si verifica a “causa” di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero “per” inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Occorre allora tenere distinti i piani della causalità e della colpa: anche nelle ipotesi in cui si giunge ad escludere una responsabilità colposa, a ben vedere esiste sempre un nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento, quello che manca è la concretizzazione di quello specifico pericolo che la norma violata mirava a prevenire” (così testualmente si legge alle pagine 3 e 4 dell’atto di ricorso):

la strada non sarebbe stata “causa” dell’evento, perchè la segnalazione e/o recinzione sarebbero stati imposti al fine di evitare che gli utenti della strada, non accorgendosi del pericolo (e qui dovendo richiamarsi il concetto di insidia e trabocchetto come cartina di tornasole per distinguere la responsabilità colposa da quella oggettiva), potessero riportare conseguenze dannose, e non per consentire a coloro i quali avevano ex lege la custodia del minore di lasciarlo da solo consentendogli di effettuare manovre di abilità in prossimità del burrone, ben visibile e conosciuto; 3) la difesa aveva espressamente richiesto ai Giudici di secondo grado che si valutasse la responsabilità di chi aveva la sorveglianza del minore, e se ne valutasse l’efficienza causale rispetto ai tragici eventi: a fronte di tale deduzione la sentenza, sul punto, si sarebbe limitata ad una laconica affermazione osservando che “non è dato comprendere, sotto altro profilo, in che modo la omessa vigilanza sul minore prospettata dalla difesa avrebbe potuto anche solamente concorrere alla causazione dell’incidente con esito mortale”; lasciare giocare un bambino di sette anni da solo con una bicicletta, e consentire allo stesso di effettuare delle curve in prossimità del dislivello, ben potrebbe invece configurare una responsabilità penale per i fatti accertati in capo ai soggetti tenuti all’obbligo di sorveglianza; 4) il soggetto individuato dall’art. 2047 c.c., comma 1 come titolare dell’obbligo di sorveglianza è colui al quale sia stato affidato l’incapace in base alla legge o ad altro titolo, e l’ampiezza dell’obbligo di sorveglianza dei soggetti incapaci di intendere o volere sarebbe da rapportare alle circostanze di tempo, luogo, ambiente, pericolo, che, considerando altresì la natura e il grado di incapacità del soggetto sorvegliato, possono consentire o facilitare il compimento di atti lesivi da parte del medesimo (Cass. 24.5.1997, n. 4633); 5) ferma restando la evidente attribuibilità al sorvegliante di una responsabilità colposa per omessa vigilanza, nel caso in esame l’evento di danno sarebbe da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale, interrompendo il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, avrebbe avuto il ruolo di caso fortuito idoneo a liberare il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.; 6) la sentenza avrebbe altresì omesso di valutare i rilievi difensivi in ordine all’assenza di un obbligo a carico degli imputati di predisporre una recinzione sul punto, muovendo dall’erroneo rilievo che al riguardo non vi sarebbe stata contestazione da parte degli appellanti i quali, viceversa, avevano specificamente e diffusamente trattato tale questione al punto 1.2 dell’appello, basandosi sul significato stesso del termine “manutenzione” che non potrebbe essere inteso in modo così ampio da far gravare sul concessionario la realizzazione di migliorie, spettanti, ove necessarie, al proprietario, e, in sede di discussione, a conforto di tale interpretazione, era stata persino richiamata la L. 29 Luglio 2010, intervenuta nel periodo intercorso tra la redazione dei motivi di appello e l’udienza, che, all’art. 47.

prevede testualmente: “Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano i più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale (….) con particolare riferimento alla sostituzione di barriere obsolete o danneggiate, all’utilizzo di strumenti e dispositivi (…) idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale”; 7) non sarebbe ravvisabile in capo agli imputati un obbligo giuridico di costruire una recinzione sul loro confine, posto che le norme del codice della strada contestate con il capo di imputazione non avrebbero potuto imporre ai condomini imputati, sic et simpliciter, di provvedere alla recinzione della strada: di tal che andrebbe esclusa ogni ipotesi di responsabilità, in primo luogo, proprio per l’assenza in capo agli imputati di un obbligo giuridico alla costruzione della recinzione, nemmeno riconducibile alla creazione della scarpata lateralmente alla strada, posto che un tale stato del luogo non aveva determinato una oggettiva situazione di pericolo inevitabile con l’uso della normale diligenza: sussistendo, ad avviso dei ricorrenti, la possibilità di avvistamento del pericolo, e quindi la possibilità della sua evitabilità, dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame il principio generale secondo cui in presenza di siffatte condizioni dovrebbe ritenersi colpevole dell’incidente solo la persona che non abbia adottato le cautele nella guida del veicolo, sia esso autoveicolo o altro, ovvero anche circolando a piedi; la circostanza in fatto che lo strapiombo era perfettamente percepibile, completamente avvistabile tenendo la marcia in qualsiasi punto della strada, comunemente e completamente evitabile anche da chi non conoscesse i luoghi – e, a maggior ragione, la vittima, e coloro che erano tenuti per legge agli obblighi giuridici di protezione, vigilanza e custodia, i quali erano perfettamente a conoscenza dei luoghi – escluderebbe ogni responsabilità penale dei condomini; 8) avrebbe ancora errato la Corte distrettuale nel non ravvisare, in relazione alle statuizioni civili, i presupposti per il riconoscimento del concorso di colpa dei soggetti obbligati alla sorveglianza del minore, posto che una colpa concorsuale sarebbe ben ravvisabile anche nel caso in cui il danneggiato sia un soggetto incapace, dovendo considerarsi ricompreso nell’espressione “fatto colposo” di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, ogni comportamento del danneggiato obiettivamente imprudente e tale da giustificare l’astratta attribuzione di un giudizio di colpa, indipendentemente dalla imputabilità in concreto del danneggiato stesso (in proposito i ricorrenti richiamano Cass. 29.4.1993, n. 5024); 9) la Corte di Appello avrebbe errato nel riformare la sentenza di primo grado in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena trattandosi di beneficio già concesso dal primo giudice, ed avrebbe altresì errato laddove, pur a fronte del motivo di appello con il quale era stata sollecitata la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante – non avendo il GUP provveduto al giudizio di comparazione tra le attenuanti e la contestata violazione di norme sulla circolazione stradale – ha negato le attenuanti stesse, nonostante vi fosse stata impugnazione da parte dei soli imputati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sono infondati i motivi di ricorso concernenti la ritenuta colpevolezza – anche per quel che riguarda l’esclusione di qualsiasi concorso di colpa nella condotta della vittima – mentre è fondata, nei termini che di seguito saranno precisati, la censura relativa al trattamento sanzionatorio.

In punto di responsabilità, i ricorrenti hanno dedotto doglianze che, attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice dell’appello, e pur se dedotte sotto gli asseriti profili di violazione di legge e vizio motivazionale, tendono per lo più ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074), o – a seguito della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 – da “altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame”; il che vuoi dire – quanto al vizio di manifesta illogicità – per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico:

ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite di eguale crisma di logicità.

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali – quali sopra riportati (nella parte narrativa) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni – forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l’incidente oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell’incidente, posizione di garanzia, condotta della vittima, nesso causale) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti i profili di colpa addebitati agli imputati. Con le dedotte doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di seconda istanza, hanno sostanzialmente riproposto in questa sede – attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di merito – tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale. Mette conto sottolineare poi che già il primo giudice aveva vagliato e disatteso le prospettazioni difensive in punto di responsabilità, seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da un’assoluta completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti normativi rilevanti ai fini dell’esame della posizione degli imputati stessi; di tal che, trattandosi, al riguardo, di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato, a fondamento del convincimento espresso, la diffusa ed articolata motivazione addotta dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni ed indicare specifiche risultanze processuali a fronte delle deduzioni degli appellanti: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, “ex plurimis”, Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. – dep. 23/04/1994 – Rv. 197497; conf. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 Ud. – dep. 05/12/1997 – Rv. 209145). Nè, trattandosi appunto di doppia conforme, i giudici di seconda istanza avevano l’onere di una ulteriore e specifica motivazione, in aggiunta al richiamo per relationem, a fronte della mera riproposizione delle questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice (cfr. Sez. 4, 14 febbraio 2008 – 11 aprile 2008, Baretti, n. 15227, RV 239735): il che vale anche per la ritenuta esclusione di qualsiasi profilo di concorso di colpa da parte della vittima o di altri.

Ciò posto, si impongono ora solo talune precisazioni in relazione alle questioni più specificamente sollevate dai ricorrenti con i motivi di doglianza. Nessun dubbio sussiste sull’obbligo che gravava sugli imputati in relazione alla manutenzione della strada “de qua”:

si trattava di posizione di garanzia derivante non solo dalle norme del codice della strada ma anche, specificamente, dalla convenzione tra il Comune e la Cooperativa, avente ad oggetto la strada, come evidenziato già dal primo giudice. Donde l’onere per gli imputati di eliminare qualsiasi fonte di pericolo per gli utenti di quella strada. Orbene, il cordolo predisposto ai margini della strada ed al confine con lo scavo, era da ritenersi insufficiente non in relazione alla condizione della strada “ex se”, bensì in relazione allo scavo laterale che aveva determinato una situazione di pericolo, per l’eventualità che qualcuno potesse precipitarvi: situazione ben nota alla cooperativa che avrebbe dovuto quindi predisporre una cautela ben più efficace rispetto ad un cordolo di soli 25 cm.. Nè coglie nel segno la difesa dei ricorrenti laddove evoca la necessità del pericolo occulto (insidia o trabocchetto) per la configurabilità della responsabilità, nel caso di incidente, per il soggetto gravato dell’obbligo di manutenzione della strada stessa, con conseguente esclusione di responsabilità ove vi sia visibilità della fonte di pericolo; in materia, questa Corte ha già avuto modo di precisare, condivisibilmente, che “nel caso in cui un incidente stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell’ente pubblico a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto” (Sez. 4, Sentenza n. 21040 del 01/04/2008 Ud. – dep. 27/05/2008 – Rv. 240218). Ma vi è di più. Nella concreta fattispecie sul margine della strada vi era un cordolo di 25 cm prospiciente uno scavo di circa 5 metri che si apriva sul lato stesso della strada, senza segnalazione. Ed allora delle due l’una: o il cordolo era stato predisposto quale recinzione, ed era quindi all’evidenza insufficiente per altezza; o, se non si trattava di recinzione, si era addirittura in presenza di un’insidia o trabocchetto, in mancanza di adeguata segnalazione del pericolo costituito dalla presenza del contiguo scavo: il giovane L. fu proiettato nello scavo proprio in conseguenza dell’urto del pedale della bicicletta contro quel cordolo.

Nemmeno risulta pertinente l’accenno dei ricorrenti ad un’asserita responsabilità per coloro i quali avevano obbligo di sorveglianza sul minore: si trattava di un ragazzo di 8 anni (nato il (OMISSIS)) e la circolazione con una bicicletta – risultata perfettamente efficiente – su una strada non chiusa al transito è condotta assolutamente normale e non può in alcun modo essere considerata conseguenza di un superficiale controllo o di una mancanza di adeguata sorveglianza da parte di coloro i quali avevano un onere in tal senso verso il minore. Così come non possono riconoscersi connotazioni di abnormità o assoluta imprevedibilità nel comportamento della vittima idonee ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta degli imputati ed il tragico evento: non può infatti considerarsi abnorme o imprevedibile la condotta di un ragazzo di 8 anni che circoli alla guida di una bicicletta in perfetta efficienza su una strada aperta alla circolazione.

Parimenti prive di fondamento sono le doglianze dei ricorrenti dedotte con riferimento alla cd. concretizzazione del rischio. Più volte questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi in materia, ed il tema risulta affrontato in maniera particolarmente approfondita nella sentenza pronunciata in relazione alla vicenda cd. di “Porto Marghera”; nell’occasione è stato enunciato il principio di diritto così massimato: “In tema di delitti colposi, ai fini dell’elemento soggettivo, per potere formalizzare l’addebito colposo, non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustificata dal mero “versari in re illicita”. Ne consegue che occorre verificare la cosiddetta “concretizzazione del rischio” (“realizzazione del rischio”), che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell’evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l’evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell’agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire” (Quarta Sezione, n. 4675 del 17/05/2006 Ud. – dep. 06/02/2007 – Rv. 235661, P.G. in proc. Bartalini e altri). Tale sentenza, come si rileva dalla motivazione della stessa, ha fornito una soluzione equilibrata del problema della concretizzazione del rischio, laddove è stato precisato che “l’evento deve rientrare nel “tipo” di eventi che la norma cautelare mira(va) a prevenire (per esempio il pericolo per la vita del soggetto tutelato o un grave danno alla sua salute) ma questi eventi non devono avere carattere di eccezionalità. L’agente è rimproverabile se agisce in contrasto con le regole cautelari sapendo o dovendo sapere che la sua condotta può avere conseguenze dannose anche se questi esiti della condotta non sono determinabili preventivamente purchè si tratti di conseguenze del tipo di quelle prese in considerazione nel momento in cui la regola cautelare è stata redatta anche se non ancora interamente descritte e conosciute”. Pur dando atto della “problematicità della soluzione”, la sentenza Bartalini, in motivazione, congruamente ritiene che “il principio della concretizzazione del rischio deve essere inteso con criteri di ragionevolezza interpretando la regola cautelare non in senso formale e statico ma secondo la sua ratio e secondo criteri che tengano conto dell’evoluzione delle conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l’evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purchè non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare”. Ancora, con la sentenza Bartalini, è stato sottolineato che, di volta in volta, “… occorre verificare se la regola cautelare è stata dettata per impedire il verificarsi di uno specifico evento preventivamente individuato o per uno spettro più ampio di eventi determinato soltanto nel tipo. Esistono, infatti, regole di condotta ad ampio spettro che si limitano a dettare la regola di condotta in relazione all’astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi alcuni dei quali possono essere ancora ignoti…”; “… e sarebbe veramente singolare che una condotta imposta in presenza di determinati presupposti…sia ritenuta incolpevole per aver provocato la conseguenza di cui il legislatore non aveva tenuto conto perchè non conosciuta al momento della formulazione originaria della norma:

norma che pertanto sia stata dettata in termini generali e aspecifici proprio perchè tutte le conseguenze dell’esposizione non erano ancora conosciute (e verosimilmente mai lo saranno)”. Dunque, nel caso di violazione della regola cautelare, allorchè la norma sia redatta in previsione di uno specifico, determinato evento, il verificarsi di un evento completamente diverso consente di affermare soltanto l’esistenza del versari in re illicità, ma quando si tratta di regola cautelare aperta, occorre valutare se l’evento concretamente verificatosi non sia completamente diverso da quelli presi in considerazione nella formulazione della regola di cautela e non costituisca sviluppo eccezionale della violazione: in tal caso, osserva la sentenza Bartalini, “… la condotta dell’agente è rimproverabile perchè era prevedibile che esistessero conseguenze eventualmente non ancora conosciute o descritte del medesimo tipo”.

Nella scia della sentenza Bartalini, si pone poi la sentenza n. 43966 del 06/11/2009, imp. Morelli (RV. 245526), anch’essa di questa Quarta Sezione, che disegna perfettamente il percorso della verifica causale: l’applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd. “concretizzazione” del rischio). Occorre cioè chiedersi, precisa la sentenza Morelli, se l’evento dannoso fosse o no prevedibile ex ante: ciò in quanto l’inosservanza delle regole cautelari può dare luogo ad una responsabilità colposa soltanto per gli eventi che le regole stesse miravano ad evitare. Ed occorre altresì chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) avrebbe o no evitato l’evento: ciò in quanto si può formalizzare l’addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative, probabilità di scongiurare il danno. Muovendo da tali premesse, appare evidente che, nella concreta fattispecie, il nodo cruciale sia da individuarsi nel fatto che quella strada, dove avvenne il tragico evento oggetto del presente procedimento, era stata resa in concreto pericolosa dal comportamento improvvido di chi, gravato dal relativo obbligo di garanzia, aveva omesso di neutralizzare il pericolo venuto a crearsi in conseguenza dello scavo aperto sul lato della strada; pericolo agevolmente eliminabile con la predisposizione di una adeguata struttura (e non un cordolo di appena 25 cm. di altezza) idonea ad evitare che dalla strada qualcuno potesse precipitare nello scavo sottostante profondo ben cinque metri.

Da quanto sopra esposto emerge che la motivazione della sentenza impugnata – laddove è stata riscontrata la colpa nella condotta degli imputati e la loro efficienza causale – appare dunque coerente e priva di vizi logici, nonchè in sintonia con i principi enunciati da questa Corte in tema di “concretizzazione del rischio” dianzi ricordati. Nè, per tutto quanto innanzi argomentato, risultano riscontrabili nella condotta del giovane L. connotazioni di abnormità o imprevedibilità. E’ stato precisato, e più volte ribadito, che in tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni, sia pure indistinta, potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “ex ante” dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (così, Sez. 4, n. 40785 del 19/06/2008 Ud. – dep. 31/10/2008 – Rv. 241470; conf., oltre alla sentenza Bartalini sopra già più volte ricordata, anche: Sez. 4, n. 2147 del 22/11/1996 Ud. – dep. 06/03/1997 – Rv. 207573). In altri termini, come condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, “in tema di colpa, la prevedibilità dell’evento può riconnettersi anche solo alla possibilità che lo stesso si verifichi, purchè tale possibilità riveli in maniera comunque concreta le potenzialità dannose della condotta dell’agente. In tal senso, quando si verte in materia di tutela della vita e della salute dei consociati, il rischio che l’agente deve rappresentarsi può ritenersi concreto anche solo laddove la mancata adozione di cautele preventive possa indurre un dubbio non meramente congetturale sulla possibile produzione di conseguenze dannose” (così, Sez. 4, n. 5117 del 22/11/2007 Ud. – dep. 01/02/2008 – Rv. 238777, imp. Biasotti e altri). Di tal che – al fine di ascrivere a titolo di colpa l’evento cagionato al soggetto attivo – la prevedibilità dell’evento deve coniugarsi all’evitabilità dell’evento, che si dimostra allorchè un comportamento alternativo corretto sarebbe stato in concreto idoneo ad evitare l’evento dannoso (così, Sez. 4, n. 25648 del 22/05/2008 Ud. – dep. 24/06/2008 – Rv. 240859, imp. Ottonello e altro).

Nel caso di specie il complesso motivazionale dei giudici di merito, giova ribadirlo, ha compiutamente delibato la fattispecie quanto ai profili elencati.

Il rigetto dei ricorsi in punto di responsabilità comporta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese relative a questo giudizio in favore delle costituite parti civili che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.

Come si è già avuto modo di accennare, è viceversa fondato il motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio, per quel che riguarda, in particolare, le attenuanti generiche e la determinazione della pena; quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, opportunamente i giudici di seconda istanza hanno posto rimedio alla omissione del primo giudice il quale, pur avendo in motivazione ritenuto gli imputati meritevoli del beneficio in parola, aveva poi mancato di riportare detta statuizione nel dispositivo che costituisce il “dictum” della sentenza.

Il primo giudice aveva riconosciuto agli imputati le attenuanti generiche (pag. 23 della sentenza di primo grado), ma aveva poi errato nel non operare il giudizio di comparazione tra le attenuanti stesse e l’aggravante contestata agli imputati, muovendo, per la determinazione della sanzione, dal minimo edittale della pena prevista per l’ipotesi aggravata dell’art. 589 c.p. (due anni di reclusione). Con l’ultimo dei motivi di appello, gli imputati avevano dedotto una specifica censura al riguardo chiedendo la valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche; ma la Corte territoriale non ha preso in alcun modo in considerazione tale doglianza, ed anzi ha ulteriormente errato laddove ha addirittura formulato un giudizio di diniego delle attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice e da questi applicate nel calcolo della pena operando la diminuzione di un terzo – sia pure errando, come detto, nell’individuazione della pena base perchè determinata con riferimento all’ipotesi aggravata nonostante la concessione e l’applicazione in concreto delle attenuanti generiche – ed in mancanza di impugnazione del P.M.. Su tale specifico punto l’impugnata sentenza deve essere quindi annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta che determinerà la pena da irrogare agli imputati, all’esito del giudizio di comparazione tra le concesse (già in primo grado) attenuanti generiche e l’aggravante, ovviamente nel rispetto del principio del divieto della “reformatio in pejus”, non essendovi stata impugnazione dell’ufficio requirente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Caltanissetta per nuovo esame.

Rigetta i ricorsi nel resto e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

 

Cassazione penale  sez. IV,  27 ottobre 2011  (udienza) ,  n. 46831

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