In tema di maltrattamenti in famiglia è applicabile la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dall’art. 34, comma secondo, cod. pen., anche quando le condotte di reato, colpendo l’altro genitore, siano indirettamente rivolte contro i figli minori, costringendoli ad assistere, secondo i parametri normativi di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., ad atti di violenza e sopraffazione destinati ad avere inevitabili conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica.

Cass . Sez. V n. 34504:20

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