REVOCA AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE. OBBLIGO MOTIVAZIONE RIGOROSA-In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza sin dall’inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente – alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 – il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178); tuttavia resta fermo l’obbligo di motivare specificamente tale gravosa determinazione.

Cass. pen. trib. sorv.

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