IN MATERIA DI RAGIONEVOLE DUBBIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
SENTENZA
N. 1022/
Composta dagli 111-mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO       PRESIDENTE
1.Dott.COLONNESE ANDREA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.MARASCA GENNARO  N. 002443/2007 3.Dott.FUMO MAURIZIO
4.Dott.DIDONE ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) XXXXXX  XXXXXX          N. IL XX/XX/XXXX avverso SENTENZA del 26/10/2006
CORTE APPELLO       di CALTANISSETTA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA  la relazione fatta dal Consigliere MARASCA GENNARO

Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Carmine STABILE che ha concluso per la inammissibilità del ricorso ;
La Corte di Cassazione osserva :
XXXXXX    XXXXXX  e è stato condannato , unitamente a XXXXXXXX XXXXXXXX , nei due gradi di merito – sentenze del Tribunale di Caltanisetta del 23 maggio 2002 e della Corte di Appello della stessa Città del 26 ottobre 2006 – alla pena ritenuta di giustizia perché responsabile del delitto di furto di una autovettura di proprietà di XXXXXXXX  XXXXXXX aggravato dalla esposizione alla pubblica fede .
Con il ricorso per cassazione il XXXXXXXXXX ha dedotto la violazione degli articoli 192c.p.p. e 110c.p. perché la sussistenza degli indizi era stata affermata in modo apodittico , essendo essi insussistenti .
Deduceva , inoltre , la inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria XXXXXX XXXXXXX nella parte in cui riferiva che il XXXXXXXXXX aveva fornito delle risposte palesemente false .
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da XXXXXXXX XXXXXXXXXX sono fondati.

Le dichiarazioni dell’Agnello effettivamente sono utilizzabili sia perché il teste XXXXX ha riferito sue impressioni , sia perché il XXXXXXXXXX non risulta essere stato interrogato da nessuna autorità – Polizia , Carabinieri , PM o giudice – . Ebbene , secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito , i Carabinieri si
insospettirono perché durante la notte era acceso l’ovile di XXXXXXXX . Parcheggiata dinanzi all’ovile vi era l’auto croma risultata poi sottratta la stessa
notte allo XXXXXXXX .
Una perquisizione dell’ovile non approdò a nulla
Senonché dopo circa mezz’ora , durante la quale i Carabinieri si erano nascosti una auto thema con a bordo il XXXXXXXXXX uscito dall’ovile si mise in marcia e fu
bloccata .
Il XXXXXXXXXX non seppe giustificare la sua presenza nell’ovile
A carico dell’imputato sono state poste , quindi , la circostanza della sua presenza nell’ovile ed il fatto che non avesse spiegato le ragioni della sua
presenza.
Si tratta di elementi totalmente insufficienti per affermare la penale responsabilità di un imputato oltre ogni ragionevole dubbio .
Infatti il XXXXXXXXXX non venne visto sul luogo del furto distante alcuni chilometri, ma nell’ovile dell’amico dinanzi al quale era parcheggiata l’auto rubata .
La circostanza , specialmente considerando le circostanze di tempo – era notte –
legittimava certamente indagini , ma da essa sola non è possibile dedurre il concorso del XXXXXXXXXX nel reato contestato al XXXXXXXX , dal momento che non è dato nemmeno sapere se il furto venne commesso da una o più persone. Il fatto che il XXXXXXXXX non seppe o non volle dire le ragioni della sua presenza nell’ovile in ora notturna è irrilevante posto che l’indiziato di un reato ha diritto al silenzio , essendo l’Autorità inquirente a dovere fornire le prove della responsabilità dell’indagato .
In conclusione dalle due sentenze di merito non emergono elementi che consentano di ritenere il xxxxxxxxxx autore del furto in contestazione al di là di ogni ragionevole dubbio , dal momento che la sua presenza in ora notturna nell’ovile poteva avere molteplici diverse spiegazioni e non apparendo l’indizio in discussione possedere i requisiti della univocità e gravità richiesti dall’articolo 192c.p.p. .
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il ricorrente non ha commesso il fatto .

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il ricorrente xxxxxxxxxx non ha commesso il fatto .
Così deliberato in Camera di consiglio , in Roma , in data 4 marzo 2008

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